A luglio 2017 sono stato coinvolto in un sinistro stradale: la mia autovettura è stata tamponata mentre ero fermo al semaforo: il veicolo è stato leggermente ammaccato, mentre io sono stato medicato in ospedale per il colpo di frusta. Il medico del pronto soccorso mi ha certificato una prognosi di 7 giorni con la prescrizione di portare il collarino per 15 gg. Nei giorni successivi, ho inviato richiesta di risarcimento all'assicurazione per poter vedermi liquidati sia i danni materiali (paraurti auto) sia quelli fisici (colpo di frusta). Ho allegato dunque il CID dove si chiariva che avevo subito il tamponamento, sia il referto medico del pronto soccorso. L'assicurazione però, dopo 6 mesi, mi ha concesso esclusivamente il danno materiale all'auto, specificando che i danni fisici non possono essermi liquidati per mancanza di accertamenti clinici. Ho risposto di aver correttamente allegato il referto del pronto soccorso, ma la richiesta mi è ...
Il nuovo Codice delle Assicurazioni (articolo 141) ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Chi agisce ex articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, non ha onere probatorio sulla effettiva distribuzione della responsabilità. La norma mira a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Concludendo: in applicazione dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il ...
Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del ...