Tamponamento e colpo di frusta – No a risarcimento danni fisici senza accertamento clinico (radiografia)?


La legge 27/2012 prevede un sostanziale freno ai risarcimenti per i danni fisici (in merito a sinistri stradali) di lieve entità





A luglio 2017 sono stato coinvolto in un sinistro stradale: la mia autovettura è stata tamponata mentre ero fermo al semaforo: il veicolo è stato leggermente ammaccato, mentre io sono stato medicato in ospedale per il colpo di frusta.

Il medico del pronto soccorso mi ha certificato una prognosi di 7 giorni con la prescrizione di portare il collarino per 15 gg.

Nei giorni successivi, ho inviato richiesta di risarcimento all’assicurazione per poter vedermi liquidati sia i danni materiali (paraurti auto) sia quelli fisici (colpo di frusta).

Ho allegato dunque il CID dove si chiariva che avevo subito il tamponamento, sia il referto medico del pronto soccorso.

L’assicurazione però, dopo 6 mesi, mi ha concesso esclusivamente il danno materiale all’auto, specificando che i danni fisici non possono essermi liquidati per mancanza di accertamenti clinici.

Ho risposto di aver correttamente allegato il referto del pronto soccorso, ma la richiesta mi è stata nuovamente negata, poiché per questo tipo di infortuni è richiesta, a loro parere, almeno una radiografia!

Mi chiedo, è normale tutto ciò? Non basta il rapporto di pronto soccorso come buona fede?

Purtroppo, già con la legge 27/2012 è stato introdotto un sostanziale freno ai risarcimenti per i danni fisici (in merito a sinistri stradali) di lieve entità.

Il motivo dell’aggiornamento legislativo era quello di porre un “alt” al fiume di risarcimenti per lesioni fisiche di lieve entità non dimostrabili obiettivamente: dolori, sensi di capogiro e vertigini, nausea, spossatezza, i quali erano semplicemente lamentati dal danneggiato ma non riscontrabili da esami clinici.

Dunque, per evitare falsi incidenti e truffe assicurative si imposto un accertamento rigoroso rispetto alla singola patologia riferita dal paziente ma non visibile esteriormente.

A mettere il punto finale sulla vicenda ci ha pensato la Corte di Cassazione con una recente pronuncia.

Infatti, con la sentenza 1272/2018, gli Ermellini hanno deciso di dare continuità all’orientamento legislativo, chiarendo che vi alcune ipotesi in cui l’accertamento strumentale risulta l’unico che garantisce la prova rigorosa richiesta dalla legge: tra queste ultime rientra generalmente il colpo di frusta.

Di fronte a una simile patologia, infatti, non risulta possibile limitarsi a dichiararla accertata sulla base del dato puro e semplice, e in sostanza non verificabile, del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca.

Di conseguenza, posto sempre e in ogni caso il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista, per giungere a una conclusione conforme alla legge, l’accertamento clinico strumentale risulta essere lo strumento decisivo.

Dunque, niente da fare, ormai anche per dimostrare il danno subito dal colpo di frusta è necessario effettuare un accertamento clinico, come, appunto, una radiografia.

22 Gennaio 2018 · Gennaro Andele


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