Ripartizione spese tinteggiatura scala condominiale - Precisazioni [leggi tutto]
In riferimento a questa discussione chiedo: la formula indicata per determinare la quota per piano di ogni singolo appartamento andrebbe determinata dividendo la sommatoria dei piani anziché, come leggo, moltiplicandola? (Nell'esempio riportato dall'autore c'è la moltiplicazione per 10;dovrebbe invece essere diviso 10?) Seconda richiesta di precisazione: leggo ... la S/2 dovrà essere ripartita in proporzione ai millesimi esclusivamente afferenti alla scala condominiale da tinteggiare. L'autore dell'articolo intende dire che si deve procedere al calcolo dei millesimi della sola scala in questione e con essi si procede al calcolo da imputare ad ogni appartamento? Oppure si devono usare i millesimi di ciascun appartamento della scala in questione ma che sono stati generati dal calcolo generale fatto su tutte le scale dell'intero edificio? Grazie della cortese risposta. ...
L'oscuro mondo del condominio » Dal regolamento alla ripartizione delle spese passando per l'assemblea: la guida Nell'articolo che segue, forniremo un'ampia panoramica su tutto ciò che concerne il districato e oscuro mondo del condominio: dalla ripartizione delle spese tra i condomini, passando per il regolamento stesso fino all'importanza dell'assemblea. Nel linguaggio comune si utilizza in termine condominio per indicare un edificio composto da più piani suddivisi in appartamenti. Dal punto di vista giuridico invece, si ha un condominio quando due o più persone sono proprietarie esclusive di appartamenti, locali, negozi, uffici, ecc. in un edificio composto da più piani. Nel condominio quindi esistono proprietà individuali e proprietà comuni. La caratteristica del condominio è infatti che ogni condominio è proprietario esclusivo di uno o più appartamenti (o negozi, locali, uffici, ecc.) ed è al tempo stesso comproprietario insieme a tutti gli atri condomini di alcune parti comuni, come ad esempio l'ingresso, ...
Comproprietà della scala condominiale [leggi tutto]
Negli edifici in condominio, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza, ed anche se poste concretamente a servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale. In particolare, la circostanza che le rampe di scala, con il pianerottolo, integranti l'ultima parte della scala condominiale, siano poste fra l'ultimo piano dell'edificio e le relative soffitte sottotetto, appartenenti ad un unico proprietario, e servano principalmente a mettere in comunicazione le considerate porzioni dello stabile non è rilevante, avuto riguardo al dato che la scala è, in sé, una struttura essenziale del fabbricato e serve a tutti i condomini di questo come strumento indispensabile per l'esercizio del godimento della relativa copertura. La comproprietà di tutte le rampe di una scala condominiale non ...