Condominio - Ripartizione spese manutenzione straordinaria ascensore [leggi tutto]
Il condominio, dove sono proprietario di un appartamento, è composto da tre vani scala: ciascun vano scala ha il suo ascensore e nel corso dell'anno 2022 sono state fatte le seguenti opere di manutenzione straordinaria su due dei tre ascensori. Scala B Nuovo dispositivo limitatore di velocità. Le spese sostenute sono state ripartite dall'amministratore condominiale applicando sul 50% di esse i millesimi di scala e sul restante 50% le altezze da terra dei piani. Scala C Installazione argano e funi di trazione più dispositivo limitatore di velocità. Sostituzione di n. 6 serrature di piano. La ripartizione è stata fatta come la scala B. Sono corrette queste ripartizioni? Cioè che ogni scala si paga le manutenzioni del proprio ascensore? E tale ripartizione andrebbe forse fatta applicando i soli millesimi di scala senza i piani? ...
Il codice civile stabilisce che sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell'immobile; sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, considerando come tali, con elencazione ritenuta dalla giurisprudenza di carattere non tassativo, quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. Sempre il codice civile prevede, poi, la facoltà dell'usufruttuario di far eseguire a proprie spese le riparazioni poste a carico del proprietario, quando quest'ultimo, previamente interpellato, rifiuti di eseguirle o ritardi l'esecuzione senza giustificato motivo. In tal caso, la stessa norma stabilisce che le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto, senza interessi. Ora, in linea di principio, la nozione di manutenzione non si identifica con quella di ...
La ripartizione delle spese condominiali di riparazione dei lastrici solari [leggi tutto]
La ripartizione tra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servano di copertura dei piani sottostanti è disciplinata dal codice civile (articolo 1126) che stabilisce che un terzo della spesa è a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza e i rimanenti due terzi sono a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti. La norma è applicabile in ogni caso di spesa riguardante la struttura delle terrazze in funzione della copertura dell'edificio, siano esse ordinarie o straordinarie, di manutenzione o di rifacimento, mentre rimangono a carico delle proprietà esclusive le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di cui le terrazze siano il prolungamento. Le attribuzioni dell'assemblea condominiale sono circoscritte alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri legali di riparto delle spese, ...