DOMANDA
Mio padre è defunto un mese fa e abitava in affitto da solo: un avvocato mi ha detto di non toccare più nulla e non pagare nulla in vista della rinuncia all’eredità, però ho il padrone della casa in cui stava mio padre che vuole sapere quando potrà riavere l’appartamento. Come devo comportarmi? Quali doveri permangono per me nei confronti del padrone di casa di mio padre? Premetto che mio padre ha reso quell’appartamento fatiscente e renderlo nuovamente abitabile mi verrebbe a costare una fortuna, considerando inoltre che il mobilio era del padrone di casa.
RISPOSTA
Se lei ha intenzione di rinunciare all’eredità di suo padre (anche se inesistente per quanto riguarda eventuali sopravvenienze attive) le conviene seguire i consigli dell’avvocato: in questo modo non sarà tenuto a rispettare eventuali obblighi assunte dal de cuius (compreso il rimborso di prestiti erogati a favore del defunto). Peraltro, nemmeno le potrebbe interessare l’accettazione dell’eredità per fruire della successione nel contratto di locazione dell’appartamento: la Corte di cassazione (sentenza 3074/1955) ha stabilito, infatti, che gli eredi del conduttore possono subentrare nel rapporto locativo solo se con quest’ultimo conviventi. Le sarà sufficiente riferire al padrone della casa che fu locata da suo padre che lei ha alcuna intenzione di rinunciare formalmente all’eredità (o che vi ha già rinunciato) e che, pertanto, non ha nessun obbligo per gli impegni assunti dal suo genitore. Al massimo potrà prelevare dalla casa abitata dal defunto, qualche oggetto/ricordo di valore assolutamente affettivo e non venale.
18 Settembre 2020 - Roberto Petrella