DOMANDA
Leggendo un po’ in rete ho trovato 2/3 sentenze nella quale viene chiesto l’inventario prima della rinuncia: soprattutto in una dove l’erede ha addirittura rinunciato all’eredità in giorno dopo la morte del de cuius.
RISPOSTA
C’è poco da discutere o da pensare: con l’ ordinanza 36080/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari è tenuto a redigere l’inventario dei beni caduti in successione anche se intende rinunciare all’eredità.
Secondo i giudici della Suprema Corte, il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari può rinunciare all’eredità se, e solo se, redige l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione (che, in pratica, coincide con la data di decesso del de cuius).
Trascorso tale termine senza che sia stato redatto l’inventario, il chiamato decade dal diritto di rinunciare all’eredità e acquista automaticamente la qualità di erede puro e semplice.
Peraltro, non ci voleva la zingara per una siffatta pronuncia: infatti, i giudici di legittimità hanno semplicemente ribadito la vigenza di una norna codicistica, considerando che l’articolo 485 del codice civile, stabilisce che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (la data del decesso del de cuius) o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale ulteriore termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
30 Agosto 2024 - Annapaola Ferri