Nucleo familiare ISEE ai fini del Reddito di Cittadinanza dopo esclusione di uno o più soggetti dalla famiglia anagrafica originaria

Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza












Ho bisogno di rinnovare l’ISEE e recentemente ho chiesto al comune di residenza, la scissione dal mio nucleo familiare di una persona senza vincoli di parentela (non sussistono vincoli affettivi, di parentela o affinità) erroneamente inserita da anni nel mio stato di famiglia.

Cercando in rete, leggo di novità apportate “recentemente” dal Governo per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare e altro.
Mi è saltato all’occhio quest’articolo:

“L’articolo 2, comma 5, lett. a-bis) del D.L 4/2019 ha previsto una sostanziale novità: i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.”

Ora sono un po’ confuso: che cosa significa? Fare la scissione non è servito a nulla?

L’articolo 2 (beneficiari) comma 5 lettera (a-bis) del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) specifica che ai fini del Reddito di Cittadinanza, il nucleo familiare continua ad essere definito dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013: tuttavia, i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Si tratta di una novità un tantino stagionata, e comunque è riferita esclusivamente alla fruizione del reddito di cittadinanza.

In sintesi, se dopo la scissione della famiglia anagrafica (quella che risultava dallo stato di famiglia) si formassero due nuclei familiari distinti A e B conviventi, qualora il nucleo A, o il nucleo B, presentasse domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, la valutazione dei requisiti di accesso al beneficio verrebbe effettuata sempre riguardo al nucleo familiare originario, ovvero quello costituito dall’unione dei nuclei familiari A e B.

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6 Gennaio 2021 · Genny Manfredi