Rimorchio auto – Costi tipi di patente e altre disposizioni del Codice della Strada


Patente di guida





Vorrei trasportare alcune moto dal paese dei miei nonni fino alla città dove vivo ora: per farlo mi serve un rimorchio e vorrei sapere un po’ di informazioni in merito alle disposizioni del codice della strada.

Con la patente B quali tipi di rimorchio posso utilizzare?

Quali sono i limiti di velocità da rispettare?

Esistono altre disposizioni particolari?

Non è raro vedere circolare veicoli con attaccato dietro un rimorchio auto, quei carrelli dotati di uno o due assi utilizzati per trasportare merci oppure dedicati ad un uso specifico: trasporto moto, auto, cavalli o attrezzature sportive.

Strumenti particolarmente utili per chi ha necessità di caricare il proprio automezzo senza dover ricorrere a furgoni o camion.

Una precisazione: un complesso di veicoli composto da una motrice e da un rimorchio viene definito “autotreno”. Se ad una vettura viene attaccato un rimorchio diventa automaticamente un autotreno e deve rispettare le normative previste per gli autotreni.

Fanno eccezione i carrelli appendice, considerati come una sorta di “prolunga” del veicolo stesso e come tali non hanno bisogno di targa e non vanno registrato al Pra.

Dunque, esistono rimorchi più semplici – i cosiddetti carrelli appendice – e di più complessi, con sistemi autonomi di frenatura.

Il Codice della Strada regolamenta l’utilizzo del rimorchio auto prescrivendo limiti di portata a seconda del modello di veicolo utilizzato per il traino e velocità massime da non superare.

I carrelli rimorchio di suddividono in diverse categorie a seconda del tipo di uso, delle dimensioni e della massa.

L’articolo 56 del Codice della Strada – che ne regolamenta l’uso – li descrive così: “i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli, con esclusione degli autosnodati”.

La classificazione dipende dall’utilizzo: per il trasporto di persone (rimorchi con almeno due assi o semirimorchi); per il trasporto di cose; per trasporti specifici (ad esempio coibentati, per il trasporto di liquidi, di animali o di altri veicoli); per usi speciali (gru, pompe scale oppure mezzi utilizzati come negozi); caravan (ad asse singolo o doppio, possono essere abitati solo da fermi); per attrezzature sportive o turistiche (come barche o alianti).

Ci sono poi i carrelli appendice, destinati al trasporto di bagagli o attrezzi che non possono avere più di due ruote e hanno con un cassone al massimo di 1.500 x 1.000 millimetri.

I semirimorchi, invece, sono costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrappone all’unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

La soluzione normalmente utilizzata sui cosiddetti Tir.

Per trainare un rimorchio auto può essere necessaria una patente di guida specifica, a seconda della massa del carrello che viene rimorchiato.

Naturalmente dipende anche dal tipo di veicolo utilizzato per il traino, che influisce sulla larghezza massima del rimorchio.

Un’autovettura (peso massimo 3.500 chilogrammi e 9 posti compreso quello conducente) può rimorchiare un carrello che ecceda al massimo per 70 centimetri rispetto alla sua larghezza riportata sul libretto.

Un rimorchio agganciato ad un autocarro, invece, non può eccedere la larghezza di quest’ultimo.

A meno che per lo stesso modello di autocarro la casa costruttrice preveda una versione autovettura: in questo caso è possibile trainare solo caravan o carrelli per attrezzatura sportive della larghezza che la Motorizzazione iscrive sul libretto di circolazione.

In base all’articolo n°61 C.d.S., lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 metri, con l’esclusione dei semirimorchi. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, di 16,50 m, ma su percorsi specifici possono raggiungere i 18 metri.

Gli autotreni e i filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 metri. Per i trasgressori in Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa e il sequestro dalla carta di circolazione. Un discorso analogo a quello delle dimensioni del rimorchio auto va fatto per la sua massa massima a pieno carico – o portata totale a pieno carico (M.C.P.C. O P.T.T.) – che è determinata da quella del veicolo utilizzato per trainarlo. La capacità di traino è un dato stabilito dal costruttore e riportato sul libretto di circolazione in alto a destra, nel campo O.1.

Il calcolo viene effettuato tenendo conto del rapporto tra la massa massima del rimorchio diviso per la massa massima motrice.

Questa la sintesi: il traino di rimorchi non frenati prevede un rapporto di 0,5:1 fino ad un massimo di 750 kg (ad esempio, un’auto con portato totale di 1300 kg può trainare un rimorchio non frenato di 650 kg); il traino di rimorchi frenati con veicolo a trazione anteriore o posteriore prevede un rapporto di 0,8:1 ); il traino di alcuni veicoli a trazione integrale 4×4 prevede un rapporto di traino di 1:1, il traino di rimorchi in caso di convoglio con frenatura continua pneumatica prevede rapporto di traino 1,45:1).

Per capire quale rimorchio auto è possibile utilizzare in base alla patente posseduta bisogna utilizzare come criterio la massa del veicolo e quella del rimorchio.

Con la patente B è possibile guidare una vettura alla quale può essere agganciato un rimorchio la cui massa totale non superi i 750 chilogrammo.

Complessivamente, la massa della vettura e del carrello non deve superare i 3.500 chili. Con la patente B+ (o B96) è possibile rimorchiare un carrello di massa complessiva non superiore a 750 chilogrammi ad una vettura anche se la massa complessiva dell’auto e del carrello supera i 3.500 chili, fino al limite massimo di 4.250 chilogrammi.

In pratica, in questo modo si può sfruttare la portata totale del veicolo più quella totale del rimorchio.

Con la patente B+E, invece, è possibile trainare carrelli con massa complessiva pari a 3.500 chili abbinata ad una vettura. In questo caso, la massa complessiva dell’auto e del rimorchio non deve superare i 7.000 chilogrammi. Un ultimo discorso va fatto sull’abbinamento tra veicolo trainante e rimorchio, per il quale è necessario conoscere un dato fondamentale: il rapporto tra la massa totale del veicolo e quella del rimorchio.
Per ottenerla basta una semplice operazione algebrica: massa massima rimorchio diviso per la massa massima motrice.

Come detto in apertura qualsiasi complesso composto da un veicolo trainante e da un rimorchio viene identificato come un autotreno ed è tenuto a rispettare le norme che ne regolano la marcia.

Inclusi i limiti di velocità: 70 km/h sulle statali e di 80 km/h sulle autostrade.

Fanno eccezione i carrelli appendice, che non essendo considerati rimorchi non costituiscono un autotreno e quindi rientrano nel campo di applicazione dei limiti previsti per una normale autovettura.

10 Dicembre 2019 · Giuseppe Pennuto


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