Condizioni per evitare revoca atto di alienazione immobile di propietà del debitore

Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale)












Non mi è ancora del tutto chiaro riguardo al precedente topic, ossia basta una delle condizioni da lei elencate per ovviare ad un’eventuale revocatoria dell’atto?

Inoltre ho letto dal sito Equitalia che l’ipoteca come il pignoramento non sono applicabili se il debito non supera i 20.000,00 euro quindi non dovrei avere problemi? se fosse così potrei averne un domani se i miei fratelli che mi hanno nel frattempo venduto la loro quota raggiungere il debito oltre i 20.000,00?

Il rischio di una revocatoria dell’atto di compravendita, per l’intero immobile o per quote di esso, è escluso solo quando siano contemporaneamente verificate tutte le seguenti condizioni:

  1. l’acquirente è un soggetto terzo (non parente o affine del venditore);
  2. il prezzo della transazione è quello di mercato;
  3. l’immobile viene destinato dal compratore ad abitazione principale (luogo in cui eleggono residenza e vivono l’acquirente stesso o suoi parenti o affini).

Sul sito Equitalia si legge anche che, se non si tratta di prima casa in cui il debitore ha la residenza, il pignoramento può essere effettuato solo per debiti superiori a 120 mila euro.

Per iscrivere ipoteca, come correttamente lei riferisce, il debito esattoriale deve superare i 20 mila euro.

Dunque, se lei è sicuro che ciascuno dei suoi due fratelli supererà mai i 20 mila euro di debito esattoriale, l’ipoteca non potrà essere iscritta ed una eventuale revocatoria dell’atto di compravendita non potrà farle che il classico “baffo”.

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15 Luglio 2014 · Genny Manfredi