La proprietà dell'ascensore è comune a tutti i condomini: il criterio di ripartizione delle relative spese non incide sul regime di proprietà. Infatti, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese per l'ascensore tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. Solo in quest'ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l'esenzione totale dall'onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione) in ordine a una determinata cosa comune (come ad es. l'ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato. In assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che ...
Ci si chiede se, nel condominio negli edifici, nel caso di conflitto di interessi tra il condominio e taluni partecipanti, le maggioranze costituenti il quorum deliberativo debbano essere calcolate con riferimento a tutti i condomini ed al valore dell'intero edificio; ovvero soltanto ai condomini ed ai millesimi facenti capo ai singoli partecipanti, i quali non versano in conflitto di interessi relativamente alla delibera. In altri termini, ci si chiede se dal numero dei condomini e dal valore dell'intero edificio (1000 millesimi) debba essere detratta la quota, personale e reale, rappresentata dai condomini in conflitto di interessi per ciò che concerne la proposta messa ai voti; se, quindi, nel calcolo della maggioranza richiesta per approvare la delibera, debba o no tenersi conto dei condomini e dei millesimi facenti capo ai partecipanti in conflitto di interessi. Per rispondere al quesito va innanzitutto premesso che l'ordinamento, pur non riconoscendo al condominio una sia ...
Cortile condominiale: come si ripartiscono le spese di manutenzione [leggi tutto]
Sono proprietario di una autorimessa ubicata nel piano seminterrato posto al di sotto del cortile condominiale di accesso ad uno stabile. Nei locali dell'autorimessa si sono verificate infiltrazioni d'acqua provenienti dal cortile: vorrei citare in giudizio il condominio per il risarcimento dei danni subiti. Vorrei sapere se il danno eventualmente rilevato dal giudice adito deve essere ripartito secondo l'articolo 1125 del codice civile, per il quale le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto; oppure la ripartizione delle spese di ripristino devono seguire il dettato dell'articolo 1126 del codice civile, secondo il quale, quando l'uso dei lastrici solari (o di una parte di ...