Riduzione delle disposizioni testamentarie che violano la quota disponibile al testatore

Le regole di attribuzione della quota di legittima quando deve essere ridotta la quota disponibile al testatore


DOMANDA

Successione testamentaria con alcuni legati a favore di nipoti e legittimari: muore la madre e rimangono due figli unici eredi. Dal calcolo effettuato, per vedere se vi è stata lesione della legittima, viene fuori che i due figli devono prendere 200 mila euro ciascuno, mentre 1/3 di disponibile risulterebbe sempre 200. Un fratello ha preso effettivamente solamente 150, quindi e’ leso per 50. Mentre i legati lasciati per testamento in realtà superano la quota disponibile risultando di un valore di 500 mila euro. Il fratello leso dovrà prendere 50 mila riducendo i legati proporzionalmente? La quota disponibile in questo caso, anche se superiore, non inciderebbe per i beneficiari che vedranno ridursi i loro legati solamente per il totale di 50mila?


RISPOSTA

Innanzitutto, va detto che se l’eredità relitta (comprensiva dei legati) – come risulta da quanto riportato nel quesito, (200 mila euro per un fratello, 150 mila euro per l’altro fratello e 500 mila per i legati), è complessivamente pari a 850 mila euro – la quota spettante a ciascuno dei due legittimari, se si presume assenza di debiti lasciati dal defunto nonché di donazioni effettuate in vita da de cuius, è di 283,3 mila euro, e tale risulta anche la consistenza totale per i legati (quota disponibile al de cuius).
L’articolo 554 del codice civile stabilisce che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (quota disponibile al de cuius) sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Dunque, va ridotta di circa 216,6 mila euro la quota destinata ai legatari: di questi 216,6 mila euro, 83,3 vanno ad integrare l’eredità del fratello che ha ricevuto 200 mila euro e circa 133,3 mila euro spettano al fratello che ha ricevuto solo 150 mila euro. Naturalmente se fossero stati disposti dal testatore legati a favore di un legittimario, tali legati andrebbero imputati alla quota di legittima.
L’articolo 558 del codice civile indica, poi, in che modo deve essere calcolata la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima: la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Allora, se abbiamo stabilito che bisogna ridurre la quota destinata ai legati di 216,6 mila euro su un totale di 500 mila lasciati dal testatore in violazione della quota a lui disponibile (per legati e donazioni effettuate in vita), vuol dire che ciascun legato andrà ridotto del 43,33% circa. Ma il calcolo è sicuramente errato se ai legittimari sono stati lasciati anche dei legati, che andrebbero subito imputati alla quota di legittima.
Suggerisco ai legittimari di rivolgersi ad un avvocato, prima di accettare l’eredità.


2 Febbraio 2021 - Ludmilla Karadzic

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