Omessa comunicazione dati del conducente » Ricorso rigettato dal Prefetto nonostante evidente buona fede – Mi conviene ricorrere al Giudice di pace?

Omessa comunicazione dati conducente, ricorso multa












Nel mese di febbraio 2018, mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità che ho pagato entro i 5 giorni per usufruire dello sconto del 30% e risparmiare circa 50 euro. Nei mesi successivi, purtroppo, ho dimenticato di comunicare i dati del conducente, e quindi mi sono stati comminati 250 euro di multa che ovviamente mi hanno lasciato di stucco in quanto avevo pagato subito per risparmiarne 50.

Ho provato a fare ricorso al Prefetto spiegando che la mia era semplicemente una dimenticanza in buona fede visto che i miei punti della patente sono tanti più del 22 avendo ricevuto i vari bonus e che quindi il solo fatto della velocità delle giornate e degli impegni familiari e lavorativi mi aveva indotto a tale dimenticanza.

Ma niente mi ha raddoppiato la multa. La mia domanda è: vale la pena fare ricorso al GdP con l’attenuante della assoluta buona fede”? quanto costerebbe? Comunque, sottolineo che questa legge è fatta per ingannare e prendere soldi dai poveracci come me, poiché chi vuole evitare di perdere i punti pagando, e sono fondamentalmente quelli benestanti, non hanno problemi a farlo.

Purtroppo la Corte di cassazione si è più volte occupata della questione da lei sollevata (da ultimo sentenza 9555/2018) asserendo che resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente.

L’unico caso in cui la giurisprudenza si è orientata a lasciare al giudice di merito la valutazione e la verifica delle motivazioni, addotte dal soggetto obbligato a comunicare i dati del trasgressore, per giustificare l’omessa comunicazione degli stessi, è quando la comunicazione viene comunque fornita, sebbene in termini negativi (esempio, non ricordo chi conduceva quel giorno e a quell’ora il veicolo di mia proprietà”).

Nella vicenda discussa dai giudici di legittimità, è tuttavia bene precisare, tra la data dell’infrazione contestata e quella della richiesta di informazioni erano decorsi più di tre mesi.

Personalmente, le suggerirei di evitare ulteriori aggravi di spese legali.

[ ... leggi tutto » ]

31 Agosto 2018 · Giuseppe Pennuto