Esito negativo istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo – Vorrei presentare ricorso giudiziale

Preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, selezione - preavviso fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria












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Ho fatto istanza di annullamento al preavviso di fermo amministrativo sulla autovettura che utilizzo a titolo professionale (tragitto casa sede dei clienti – partner o istituzioni, spesso localizzati in zone industriali poco servite da mezzi pubblici. Risulta quasi impossibile coordinare più impegni nella stessa giornata o zona di riferimento della stessa Regione).

Ho presentato il previsto modello F 2 allegando: a) Registro dei beni ammortizzabili b) Partita IVA c) Carta di Circolazione della autovettura, ma la risposta è stata che non risulta documentalmente provato.

Come si può presentare ricorso per veder riconosciuto il previsto diritto?

Può risolvere il problema presentando istanza di rateizzazione del debito esattoriale che ha originato il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo: il provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo verrà sospeso contestualmente al pagamento della prima rata del piano di dilazione e, ovviamente, ripristinato, in caso di inadempimento nel pagamento rateale.

Anche in considerazione del fatto che fra la documentazione da allegare all’istanza di annullamento del fermo amministrativo (modello F2) andava inclusa sicuramente quella idonea a chiarire la professione/attività svolta.

Una volta iscritto il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore, il giudice competente a decidere su un eventuale ricorso del debitore esattoriale contro il vincolo imposto dal concessionario della riscossione, dipende dalla natura del credito che ha originato la misura cautelare, sulla quale lei tace.

Infatti, per individuare il Giudice competente al quale proporre ricorso avverso l’iscrizione del fermo amministrativo, nonché per conoscere i termini entro cui impugnare l’atto e le modalità di opposizione, bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia del credito su cui si fonda il fermo amministrativo ed al tipo di vizio che si vuole eccepire.

Per semplificare, può far riferimento alla tabella sintetica di seguito proposta.

ove la contestazione alla Pubblica Amministrazione del diritto di procedere in via esecutiva va letto, nella fattispecie, come contestazione alla Pubblica Amministrazione del diritto di procedere in via cautelare.

I termini sopra indicati sono previsti a pena di decadenza.

Se il fermo amministrativo riguarda una pluralità di crediti di diversa natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.) bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità competenti.

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16 Luglio 2019 · Giuseppe Pennuto

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