DOMANDA
L’altro giorno mi ha telefonato una addetta di una società di recupero crediti (CRIBIS Credit Management – CRIBIS CM) richiedendomi il pagamento di due bollette per energia elettrica risalenti al 2015, per conto della società che in allora mi forniva l’energia.Proprio l’anno scorso, a mia insaputa, l’azienda fornitrice ha dirottato il mio contratto sull’ENEL senza darmene alcuna comunicazione. Il contratto era stato effettuato telefonicamente con la registrazione della conversazione telefonica. Io avevo chiesto l’addebito dei consumi su conto corrente bancario e rilasciato tutti gli estremi per l’attivazione di questa forma di pagamento. La ditta non ha mai provveduto in tal senso e, ogni tanto ricevevo per posta ordinaria bollette da pagare che io ho sempre pagato. E’ successo che ho anche ricevuto per raccomandata solleciti di pagamento di bollette che non avevo mai ricevuto e che sono state prontamente liquidate. Le bollette alle quali ha fatto telefonicamente riferimento la signora, io non le ho mai viste. La ditta che mi forniva l’energia aveva tutti i miei riferimenti e poteva chiedermi direttamente: il pagamento delle bollette che riteneva non pagate, anziché inviarmi all’ENEL e poi darmi in pasto ad una società di recupero crediti. La società di recupero crediti, che ripeto mi ha telefonato, per giunta sul cellulare (vorrei sapere dove ha preso il mio numero), dice di non disporre delle bollette dettagliate ma di avere solo gli importi delle due fatture da pagare. A distanza di tanto tempo ho immaginato che si possano configurare i seguenti scenari: 1) Qualche furbo a conoscenza dell’esistenza di un “ex contratto di fornitura di energia elettrica” (magari un addetto al call center poco onesto) cerca di farsi dare soldi da me. 2) potrebbe anche darsi che io dovessi ancora qualche cosa alla precedente società che però non ha mai formalizzato legalmente la richiesta e mi abbiano dato in pasto ad una qualunque società di recupero crediti che però non sta agendo con forme legali. La precedente società deve essere così scalcinata che avrebbe potuto avere pagamenti regolari e certi se solo avesse fatto quello che doveva, e le conveniva, cioè attivare l’addebito bancario, avendone tutte le informazioni necessarie.Al momento attuale io non dispongo quindi del dettaglio delle fatture che la società di recupero credito mi ha citato e che la ex ditta fornitrice per altro non mi ha mai notificato e richiesto di pagare. Ho manifestato alla signora le stesse cose che ho detto qui, informandola anche che avrei in qualche modo fatto accertamenti per capire se per caso non si trattasse di una truffa nei miei confronti. Ieri ho visto sul cellulare una chiamata non risposta sul cellulare (non l’ho proprio sentita) dallo stesso numero che mi aveva chiamato la “dipendente della società di recupero crediti”.Ho letto i vostri articoli e vorrei porre le seguenti domande:1) Premesso che in prima istanza la ex ditta fornitrice mi avrebbe dovuto chiedere lei stessa il pagamento di eventuali crediti e non disdire il contratto visto che poi era lei la responsabile del mancato incasso in quanto non aveva attivato la procedura per l’addebito bancario, poteva cedere il credito a terzi senza almeno chiedere formalmente (a mezzo raccomandata) a me il pagamento?2) Qual è il valore legale di una richiesta espressa telefonicamente dalla società di recupero crediti (io sono convinto che sia nullo, anche in relazione a quanto riportato nei vostri articoli) che non dispone neanche delle fatture con il dettaglio dei consumi e degli importi che ipoteticamente io dovrei ancora versare (come faccio a verificare che mi siano state applicate le tariffe in allora contrattuali e i consumi fatturati, per giunta i due importi comunicati sono decisamente pepati e non in linea con i normali consumi ricorrenti)?3) in relazione a quanto sopra esposto, mi conviene prendere carta e penna e formalizzare alla Ex società fornitrice ed anche alla società di recupero crediti la richiesta delle fatture in dettaglio (se effettivamente esistono) ed esternare ovviamente il mio apprezzamento per come sono stato trattato, o visto che non esiste a mio avviso nulla di legalmente notificato, aspettare e vedere se qualcuno procede (se ne ha titolo) finalmente a fare qualche cosa di legale?
RISPOSTA
I disservizi relativi alla gestione dei clienti da parte delle società che erogano fornitura di acqua, luce e gas sono all’ordine del giorno e risultano ormai puntualmente sanzionati dall’Antirust o dall’AEEGSI. Ma, evidentemente, gli importi delle sanzioni amministrative comminate non sono tali da disincentivare e/o rendere economicamente non convenienti le pratiche commerciali scorrette e vessatorie a cui tali soggetti ricorrono come prassi.Le lamentele per l’attivazione di contratti mai sottoscritti, per gli addebiti sine die di consumi presunti e non effettivi, per le sospensioni dei fornitura riconducibili a morosità inesistenti, per l’erogazione di altri servizi associati e non richiesti, per il mancato addebito in conto corrente dei pagamenti così come richiesto dal cliente, non si contano più.E, purtroppo, tali disservizi non giustificano eventuali decisioni di non pagare il dovuto come compensazione per i danni subiti.Nel caso specifico, tuttavia, ci troviamo ad esaminare un caso limite: una società di recupero crediti, infatti, deve fornire al presunto debitore tutta la documentazione necessaria a dar prova della pretesa. In pratica è indispensabile che il creditore fornisca copia delle bollette di cui contesta l’omesso pagamento.Peraltro, senza tale probante documentazione, non sarebbe possibile per il creditore (o per chi agisce in sua vece) passare ad una eventuale successiva fase giudiziale di riscossione coattiva, chiedendo al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.Quindi, tralasciando l’elencazione delle rimostranze da eccepire all’ex fornitore di energia elettrica che nessuno leggerà, sarebbe importante trasmettere alla società di recupero crediti che l’ha contattata, una comunicazione (con raccomandata AR) in cui si lei si dichiara disposto a pagare quanto dovuto, purché le si fornisca copia della documentazione indispensabile a quantificare l’importo del debito e ad individuare correttamente e precisamente la sua genesi cronologica. Oltre, naturalmente, alla copia del mandato di cessione o di affidamento in gestione del credito, essendo impensabile che il debitore versi quanto eventualmente dovuto a Caio al primo Tizio che lo contatta la cellulare.
3 Gennaio 2024 - Ludmilla Karadzic