Richiesta informazioni circa le modalità di notifica di un atto da parte di Equitalia

Notifica, notifica atti, notifica atti e raccomandata informativa, notifica atti giudiziari












Ieri pomeriggio, 22-09-15, tornavo dal lavoro e ho trovato una lettera di Equitalia in mezzo ai vasi di fiori davanti casa, che mi avvisava della notifica di un atto di riscossione a mio carico. Quindi non nella casella della posta, che ho su una parete come tutte le normali abitazioni private come è nel mio caso, ma buttata là così, quasi a mò di spregio. Si tratta di una lettera in busta chiusa recapitata in questo modo direttamente da loro, non dalla posta, e non c’è ovviamente nessun timbro postale.

La lettera è un AVVISO DI NOTIFICA DI ATTO MEDIANTE DEPOSITO NELLA CASSA COMUNALE, ai sensi dell’art. 139 c.p.c, consegnato appunto direttamente, così sembra, dal messo notificatore/ufficiale di riscossione dell’Agente di Riscossione per la Provincia di Pisa. E dice che il deposito in Comune è avvenuto il giorno stesso dell’avviso di recapito, 18-09-15.

Ora io garantisco al 100%, che i giorni precedenti non c’era nessun busta chiusa davanti casa mia. Anche perchè il 18-09 era venerdì, quidi sabato e domenica ero a casa e non al lavoro, e l’avrei certamente vista. Se non il venerdì sicuramente il sabato o la domenica.

A prescindere da questo loro bel modo di fare, io sono un po’ preoccupato perché la prima volta che ricevo un avviso da Equitalia, e non ho la più pallida idea di cosa possa essere. Nell’avviso come vede non viene specificato niente, si parla solo di “ATTO”.

Ma leggendo appunto i vostri articoli ho letto che queste consegne, se ho capito bene, vanno fatte ai sensi dell’art. 140 c.p.c, e non 139.
Io infatti vivo da solo, e come detto ero assente semplicemente perchè ero al lavoro come tutti i giorni.

E i vicini di casa non hanno preso in consegna niente, visto che appunto la lettera di avviso è stata buttata là davanti casa mia. E poi non mi hanno assolutamente detto niente in proposito, ne che è passato qualcuno da casa mia.

Allora chiedo: come devo comportami?

Devo stare buono e aspettare che facciano, se lo faranno, l’affissione di avviso sulla porta di residenza e che mi mandino la seconda raccomandata (la prima immagino si intenda che è quella depositata in Comune l’atto)?

Oppure dal momento che la consegna è avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c, e non 139, la loro notifica è già invalidata?

E se fosse non valida cosa comporta: che il procedimento e quindi le loro richieste contenute nell’atto non possono essere esaudite, oppure ammesso l’errore di procedura possono ricominciare da capo e inviarmi nuovamente la cartella esattoriale o quello che sarà?

Alla sua iniziale contestazione sul modo (lasciato fra le piante di fiori) in cui è stato consegnato l’avviso di deposito dell’atto di riscossione nella casa comunale, Equitalia risponderebbe che l’ufficiale della riscossione incaricato aveva diligentemente affisso l’avviso sulla porta di casa servendosi di una puntina da disegno (o di un tratto di nastro adesivo) così come prescrive l’articolo 140 del codice di procedura civile. Equitalia continuerebbe asserendo che, successivamente, qualche discolo monello si sarà divertito a rimuovere l’avviso posizionandolo in mezzo ai vasi di fiori e che può anche ritenersi fortunato perché il più delle volte capita che l’avviso di deposito venga fatto sparire (senza contare il fatto che per rimuovere l’avviso di deposito affisso sulla porta di casa, questa viene quasi sempre danneggiata).

Passando poi alle procedure del codice civile relative alla notifica degli atti, va precisato che, ai sensi dell’articolo 139 cpc, qualora il destinatario risulti temporaneamente assente (come nella fattispecie per motivi di lavoro) l’ufficiale della riscossione deve individuare gli altri consegnatari legittimati a ricevere l’atto (una persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace, al portiere, presso l’ufficio o l’azienda dove il destinatario lavora, se noti al mittente).

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139 cpc, allora l’ufficiale della riscossione deve procedere in base a quanto disposto dal successivo articolo 140 cpc, e quindi deposita l’atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Fin qui, quindi, tutto secondo le regole e dovrebbe altresì risultare chiaro che non esiste alcun conflitto fra le procedura disposte dall’articolo 139 e 140 del codice di procedura civile: semplicemente la seconda integra la prima quando il destinatario è temporaneamente irreperibile. L’epilogo naturale della vicenda sarà trovare, fra qualche giorno, fra i vasi di fiori, l’avviso di giacenza, questa volta lasciato dal postino, che l’invita a recarsi presso l’ufficio postale per ritirare la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale relativo all’atto che avrebbe voluto lasciare il 22 settembre u.s., se avesse trovato qualcuno disposto a prenderlo in consegna, l’ufficiale della riscossione.

Insomma, una sorta di caccia al tesoro o di gioco a scatole cinesi, se vuole. Morale della favola, se lei non andrà a ritirare l’atto presso la casa comunale questo si intenderà correttamente notificato decorsi dieci giorni dalla notifica di giacenza presso l’ufficio postale della raccomandata informativa di deposito dell’atto presso la casa comunale.

Il suggerimento è di andare a vedere subito in Municipio di cosa si tratta senza attendere nemmeno il perfezionamento della procedura di notifica, anche perché, negli ultimi tempi, i giudici tributari e non [tranne qualche sparuto gruppo di GdP o CTP d’assalto (comunque puntualmente sconfessati nei successivi gradi di giudizio)] non accolgono eccezioni di vizi formali relativi alla notifica degli atti.

Peraltro la notifica di un atto è data giuridicamente per avvenuta quando il destinatario viene a sapere (in ogni modo) che c’è da qualche parte un atto che attende di essere ritirato. E lei, questo da ieri lo sa.

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23 Settembre 2015 · Paolo Rastelli