Com'è noto la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la raccomandata è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto». Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall'agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento. Il fatto che a spedire il plico contenente la cartella esattoriale sia stata Equitalia, non attribuisce prova privilegiata della avvenuta notifica. Nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. Qualora il destinatario contesti il contenuto della busta spedita, l'onere della prova ...
Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria é assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso (impugnazione ...
La normativa vigente stabilisce che l'opposizione al titolo esecutivo (cartella esattoriale o accertamento esecutivo) in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propone davanti al giudice tributario mentre le opposizioni all'esecuzione concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (ex articolo 615 del codice di procedura civile). Restava tuttavia aperto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità formale o la notifica del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduca di non avere mai ricevuto in precedenza la notifica del titolo esecutivo. I giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, hanno risolto il dilemma (sentenza 13913/2017) stabilendo che in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o ...