Richiesta di documentazione da parte del debitore a giustificazione della pretesa creditizia

Il debitore deve essere certo che il sedicente creditore sia legittimato a pretendere l'importo preteso, fornendo la documentazione in proprio possesso


DOMANDA

Quasi un mese fa è arrivata una raccomandata da parte di una società di recupero credito che comunica la cessione di un credito (inizialmente con FIDITALIA) tra tre diverse società, con espressa richiesta di pagamento di una somma entro venti giorni. Preso contatti, prima telefonici e poi per mail per cercare meglio di comprendere, trattandosi di una partita già chiusa nel lontano 2012. Per mail ho chiesto tutta la documentazione in loro possesso. Per riscontro mi sono state inviate semplicemente altre tre semplici lettere di comunicazione di cessione. Alla mia successiva richiesta telefonica di spiegazioni, mi è sttao risposto che altra documentazione (come ad esempio copia cambiali a suo tempo firmate nonché estratto conto cronologico) non possono essere inviate per mail ma saranno eventualmente presentate nelle opportune sedi. Possibile una cosa del genere? Ho ribadito loro che ho la necessità di comprendere quale pagamento, eventualmente, è saltato. La loro risposta è stata che devo essere io a dimostrare i pagamenti e non loro a dovermi convincere! È possibile tutto ciò?


RISPOSTA

Il debitore, raggiunto dalla diffida ad adempiere, deve continuare a insistere dicendosi pronto a risolvere la questione, appena sarà certo della debenza: le comunicazioni vanno inviate con raccomandata AR o via Posta Elettronica Certificata (se si dispone di un provider, inviando la e-mail all’indirizzo PEC della controparte, che è obbligata, per legge, ad averne uno) custodendo gelosamente le loro risposte ufficiali.
Qualora il creditore riuscisse ad ottenere un decreto ingiuntivo, in sede di opposizione si potrà eccepire il comportamento scorretto tenuto dalla cessionaria esibendo le loro arroganti risposte, e riuscendo, così, a salvare almeno le spese legali che il giudice porrà a carico della società di recupero crediti.
Ma, a mio giudizio il creditore non ha la documentazione che accerta il debito, per cui nemmeno procederà per decreto ingiuntivo.
er il creditore il dovere alla cooperazione con il debitore, al fine di evitare che l’adempimento sia per quest’ultimo eccessivamente o inutilmente oneroso.
Peraltro l’articolo 1175 del codice civile stabilisce che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede: per il creditore da tale articolo deriva il dovere alla cooperazione con il debitore, al fine di fare in modo che l’adempimento sia per quest’ultimo consapevolmente dovuto e senza rischio di truffa.


18 Settembre 2024 - Ludmilla Karadzic

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