Fattura maggiorata per intervento di riparazione del veicolo rispetto al preventivo concordato – Minaccia del titolare dell’officina meccanica di esercitare il diritto di ritenzione ex articolo 2756 del codice civile





Tutela consumatore, tutela e consigli al debitore





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Mi sono rivolto ad una officina meccanica per la riparazione di un guasto alla macchina: ho concordato il preventivo, ma i tempi previsti di riparazione si sono allungati per alcuni problemi intervenuti nel corso dell’intervento che, a detta del titolare, erano dovuti ad una errata, precedente riparazione di alcune parti del veicolo.

Per farla breve, alla fine mi hanno presentato un conto maggiorato rispetto al preventivo, comprensivo di una ulteriore spesa di 18 euro al giorno per la custodia del veicolo a partire dal terzo giorno successivo al 20.mo di deposito dell’autovettura (tre erano le giornate inizialmente previste per la riparazione).

Al rifiuto di pagare la cifra richiesta in più il titolare mi ha minacciata di esercitare il diritto di ritenzione ex articolo 2756 del codice civile.

Può innanzitutto mettere in mora (articolo 1206 del codice civile) il titolare dell’officina perchè con la sua ingiustificata pretesa non la mette in condizione di adempiere l’obbligazione (il pagamento del corrispettivo pattuito con il preventivo concordato) e se il meccanico insiste nel voler esercitare il diritto di ritenzione (il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno) può citarlo, innanzi al Tribunale territorialmente competente per il ristoro dei danni nel frattempo subiti e presentare querela per appropriazione indebita. In alternativa può pagare, in modalità tracciabile, quanto richiesto, liberare il veicolo e poi intraprendere azione legale di restituzione dell’ulteriore importo preteso e di risarcimento danni, anche per i giorni di fermo forzato del veicolo.

L’accordo verbale di riparazione con rilascio del preventivo, infatti, costituisce un contratto di prestazione d’opera, in virtù del quale il titolare dell’autofficina ha assunto un obbligo di diligenza professionale, e quindi qualificata, nell’esecuzione della prestazione: pertanto, era uno specifico compito del tecnico esaminare con perizia le condizioni del veicolo, preventivando un importo che fosse comprensivo di ogni spesa addebitabile alla cliente.

Secondo l’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, la prestazione del professionista non comprende solo lo svolgimento di un’attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente consumatore. Tutt’al più, il titolare dell’autofficina avrebbe dovuto, nel peggiore dei casi, rifiutarsi di eseguire la prestazione attese le difficoltà di riparazione una volta accertata e rilevata la precedente manomissione (ritenuta errata e compromettente il successivo intervento richiesto) di alcune parti del veicolo.

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25 Settembre 2019 · Marzia Ciunfrini

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