Quando una donazione può essere considerata obbligazione naturale e come tale non soggetta a revocatoria ordinaria?

Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale), donazione












Coniugi in separazione di beni vendono una casa cointestata e si trasferiscono in una abitazione di proprietà del solo marito ricevuta in eredità, la moglie rimane quindi priva di proprietà e il marito per dovere morale dona la casa alla moglie e riserva per se il diritto di abitazione.

Questa donazione può essere considerata obbligazione naturale e quindi non soggetta ad azione di revocatoria ordinaria? (si precisa che la moglie ha poi corrisposto al marito quasi l’intera somma della vendita della casa cointestata attraverso vari bonifici).

Si indica come obbligazione naturale una prestazione spontanea, in esecuzione di doveri morali o sociali, che non può essere oggetto di richiesta di restituzione o di corrispettivo da parte di colui che la prestazione ha effettuato.

Ci avventureremmo in un terreno minato, e in gran parte inesplorato, se qui volessimo avere la presunzione di discettare sulle condizioni per le quali una donazione possa essere, o meno, ritenuta un’obbligazione naturale.

In questa sede basta solo ricordare che, secondo l’articolo 2034, un bene oggetto di obbligazione naturale non può essere chiesto in restituzione dal donante.

E proprio qui casca l’asino: con l’azione revocatoria ordinaria non si produce un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra più nel patrimonio del debitore donante (quindi non ci sarebbe violazione dell’articolo 2034 del codice civile) ma, una volta che il giudice abbia accolto l’azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore procedente, quest’ultimo potrà pignorare l’immobile oggetto di azione revocatoria o potrà iscrivervi ipoteca, come se il bene non fosse mai stato donato.

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3 Aprile 2018 · Marzia Ciunfrini