Reddito di Cittadinanza (RdC) per figlio 21enne non convivente con i propri genitori – Le soglie di reddito lordo in riferimento alle quali il figlio percettore, non coniugato e senza prole, può essere considerato NON a carico fiscale dei propri genitori e quindi in grado di costituire nucleo familiare autonomo

Le soglie di reddito lordo per cui il figlio, non coniugato e senza prole, può essere considerato in grado di costituire nucleo familiare autonomo












Ho 21 anni e sono residente in unità abitativa diversa da quella occupata dai miei genitori: posso fare domanda pe reddito di cittadinanza?

Se supponiamo che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) si presenta nel mese di gennaio, a partire dal 2023 (le nuove soglie di reddito per determinare se un figlio è a carico fiscale dei genitori vigono dall’anno 2021), se il figlio ha meno di 26 anni, non convive con i genitori e ha percepito (con l’ultima Certificazione Unica – CU) un reddito lordo di almeno un centesimo in più di 4 mila euro, se di età non superiore ai 24 anni, o di almeno un centesimo in più di 2840,51 euro, se di età superiore ai 24 anni (soglie di reddito certificabili al di sotto delle quali il figlio è considerato a carico dei propri genitori), allora può ottenere (nel rispetto degli altri quesiti previsti per aspirare al beneficio) il reddito di cittadinanza in quanto non è attratto dal nucleo familiare dei genitori (ammesso che questi ultimi percepiscano un reddito incompatibile con le soglie fissate dal decreto legge 4/2019 (istituzione del reddito di cittadinanza).

Invece, sempre nell’ipotesi di una DSU presentata a gennaio 2022, se il figlio ha meno di 26 anni, non convive con i genitori e ha percepito (con l’ultima Certificazione Unica – CU) un reddito lordo di almeno un centesimo in più di 2840,51 euro, (soglia di reddito certificabile al di sotto della quale il figlio è considerato a carico dei propri genitori), allora può ottenere (nel rispetto degli altri quesiti previsti per aspirare al beneficio) il reddito di cittadinanza in quanto non è attratto dal nucleo familiare dei genitori (ammesso che questi ultimi percepiscano un reddito incompatibile con le soglie fissate dal decreto legge 4/2019 (istituzione del reddito di cittadinanza).

Insomma, nelle condizioni sopra specificate, il soggetto con età minore di 26 anni che non convive con i propri genitori forma un nucleo familiare a sé stante.

Infatti ai sensi dell’articolo 2 (beneficiari, comma 5 lettera b) del decreto legge 4/2019 il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando é di età inferiore a 26 anni, é nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non é coniugato e non ha figli.

Concludendo il figlio con età minore di 26 anni, non convivente con i propri genitori, non farà parte del nucleo familiare dei propri genitori quando rispetta anche una sola delle condizioni seguenti:
– ha riconosciuto figli propri;
– è coniugato;
– può dimostrare di non essere stato fiscalmente a carico dei propri genitori in base all’ultima Certificazione unica in suo possesso (come abbiamo avuto modo di rilevare, se la Dichiarazione Unica si presenta a gennaio, ciò equivale a dire che il figlio deve non risultare fiscalmente a carico nel secondo anno di imposta precedente alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Altrimenti si valuta se il figlio è a carico fiscale dei genitori in base all’ultima certificazione unica (CU) disponibile.

Naturalmente l’importo del reddito di cittadinanza sarà formato da una parte che integrerà, fino a 6000 euro annui (moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, pari ad uno, quando il richiedente è single), il reddito attualmente percepito dal richiedente, più una quota fissa come contributo all’eventuale canone di locazione sostenuto dal nucleo familiare (fino ad un massimo di 280 euro/mese).

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15 Gennaio 2022 · Roberto Petrella