Nel febbraio 2017 la ditta (SaS) presso cui lavoro chiude, senza pagarmi le ultime 8 buste paga nè il TFR: per accedere al fondo di garanzia INPS, mi rivolgo ad un avvocato che avvia le pratiche (pignoramento, decreto ingiuntivo) necessarie. Nel frattempo il datore viene dichiarato fallito con chiusura anticipata del fallimento per assenza di attivo; la nostra richiesta di insinuazione - tardiva - nel passivo del fallimento infatti non viene accolta in quanto il fallimento è stato immediatamente chiuso. L'INPS accoglie la mia domanda ma, ahimè, nel ricorso per decreto ingiuntivo l'avvocato erroneamente fa riferimento solo alle mensilità non pagate (8 mensilità) e nessun riferimento al TFR non percepito: l'INPS pertanto mi riconosce l'accredito delle sole 3 mensilità (le uniche menzionate nel titolo esecutivo) e non del TFR (che è la parte principale del mio credito avendo lavorato molti anni presso la ditta fallita). Ora l'avvocato ha provato a ...
Com'è noto, il pagamento al lavoratore del Trattamento di Fine rapporto (TFR) viene effettuato attingendo dal fondo di garanzia gestito dall'INPS qualora non vi adempia il datore di lavoro. Tuttavia, se il datore di lavoro inadempiente non risulta assoggettabile alle procedure fallimentari, requisito indispensabile per accedere al fondo di garanzia dell'INPS è che il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'esecuzione forzata per il recupero del credito. Ricordiamo, per completezza, che un imprenditore non è soggetto a fallimento se possiede, congiuntamente, i seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Sulla questione è recentemente ...