Più difficile per il lavoratore il recupero del TFR se il datore di lavoro insolvente non è assoggettabile a fallimento

Com'è noto, il pagamento al lavoratore del Trattamento di Fine rapporto (TFR) viene effettuato attingendo dal fondo di garanzia gestito dall'INPS qualora non vi adempia il datore di lavoro.

Tuttavia, se il datore di lavoro inadempiente non risulta assoggettabile alle procedure fallimentari, requisito indispensabile per accedere al fondo di garanzia dell'INPS è che il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'esecuzione forzata per il recupero del credito.

Ricordiamo, per completezza, che un imprenditore non è soggetto a fallimento se possiede, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Sulla questione è recentemente intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza 17593/16, precisando che, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l’intervento del Fondo di garanzia INPS, l’onere di dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali del datore di lavoro siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

A tal fine, non basta, secondo i giudici della Suprema Corte, l’esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l’inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata.

Queste ricerche vanno logicamente effettuate presso i luoghi ricollegabili alla persona del debitore (come ad es. quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell’impresa) e si giustificano, rispetto al minor onere imposto al lavoratore dipendente da un'impresa assoggettabile alle procedure concorsuali, in relazione al fatto che, in quest’ultimo caso, lo stato di insolvenza forma oggetto di specifico accertamento giudiziale.

Né può ragionevolmente sostenersi che, estendendo l’onere della ricerca anche a luoghi diversi dal comune in cui è situata la sede dell’impresa, si graverebbe il lavoratore di un’attività che, oltre ad essere gravosa e dispendiosa per un soggetto che di norma è privo di adeguate risorse economiche, sarebbe contraria alla ratio della legge, finalizzata a consentire al lavoratore di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l’intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto.

Infatti, a tale ragionamento si potrebbe obiettare che la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, non essendo imposta dall'ordinamento comunitario (e segnatamente dalla direttiva 80/987/CE), resta affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, che può stabilirne diverse modalità di attuazione.

6 Settembre 2016 · Tullio Solinas


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