Recupero TFR in caso di datore di lavoro non fallibile





Recupero del TFR





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Sono stata licenziata a novembre 2011 ma non ho percepito il TFR poiche il mio datore di lavoro e’ scappato lasciando la società formalmente attiva ma senza nessun tipo di attività effettiva. Essendo l’unica dipendente non ho potuto proporre fallimento.

Ho provato a riscuotere tramite avvocato e fare le procedure consentite ma ovviamente non avendo nulla nulla ho ottenuto. Ora mi hanno detto che il fondo inps e’è attivi anche per chi non fa parte di un fallimento. E’ vero? Sono ancora in tempo?

Per ottenere la prestazione del pagamento del TFR tramite il Fondo di Garanzia dell’INPS e’ necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedura fallimentare, solo dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata.

La prescrizione del diritto a percepire il proprio TFR è quinquennale (art. 2948, comma 5, c.c.): i cinque anni decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al TFR è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 codice civile).

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12 Marzo 2016 · Carla Benvenuto

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