Recupero crediti che non ritiene di non dover giustificare documentalmente l’importo preteso

Comunicazione cessione credito, estratto conto cronologico, recupero crediti












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Tempo fa siamo stati contattati da un sedicente agente stragiudiziale per un debito non estinto: noi rifiutiamo di pagare senza prima avere un documento che attesti perché la cifra ammonterebbe a questo. Loro insistono che non sono tenuti e che noi abbiamo questo conto. Cosa possiamo fare?

A parte il roboante titolo di agente stragiudiziale con cui si è presentato il signore, siamo di fronte ad un semplice (quanto ignorante) addetto al recupero crediti da call center: la richiesta del debitore che pretende di sapere come dal debito iniziale si sia giunti alla cifra pretesa (gravata da spese, oneri ed interessi che vanno comunque contabilizzati nel dettaglio) è pienamente legittima. Non solo: il debitore ha altresì diritto di sapere chi sia il soggetto giuridico che pretende il pagamento: in altre parole, deve essere esibita al debitore una lettera di cessione del credito o almeno di affidamento della sua riscossione coattiva. Il debitore, infatti, non può certamente pagare al primo che lo contatta al telefono e gli chiede soldi: in un contesto regolamentato da norme, che non sia quello dell’estorsione aggravata e continuata, l’attività di recupero crediti non si svolge come il sedicente agente stragiudiziale presumo immagini.

Il suggerimento è quello di ignorare, al momento, la richiesta avanzata telefonicamente. Al primo sollecito di pagamento, pervenuto con raccomandata AR, si dovrà rispondere al mittente, e sempre via raccomandata, dichiarandosi disponibili a saldare quanto dovuto appena dopo che saranno stati fatti pervenire al debitore obbligato un dettagliato estratto conto cronologico dell’evoluzione debitoria, partendo dal capitale originariamente dovuto fino a quello attualmente preteso; nonché l’attestato di cessione del credito (da creditore originario a cessionario) affinchè al debitore sia provato che chi avanza la pretesa ne ha pieno titolo.

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22 Novembre 2018 · Annapaola Ferri

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