Rateizzazione cartella esattoriale equivale ad acquiescenza del debito esattoriale?





Non costituisce acquiescenza da parte del contribuente l’aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento





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Pochi giorni fa mi è pervenuta intimazione di pagamento da parte dell’AdER riportante il termine perentorio di 5 giorni per saldare la somma, ovvero per richiedere istanza di rateizzazione.

In così poco tempo, (avrei forse dovuto farlo prima) non ho modo di verificare se tutto è dovuto e se tutto è in regola e un legale, giustamente, desidererebbe un paio di giorni di tempo per studiare lo storico della situazione debitoria.

Come tutela circa possibili azione di recupero coatte, vorrei inoltrare domanda di rateizzazione.

Vi chiedo: la rateizzazione equivale ad accettazione del credito e quindi mi preclude qualsiasi possibilità di azione successiva?

Con la suddetta istanza accolta, potrei comunque partecipare ad un’eventuale definizione agevolata nel 2023? (Nulla di certo, lo so, ma la si attende per l’anno prossimo).

La corte di Cassazione, con l’ ordinanza 12735/2020, prendendo spunto dalla sentenza 3347/2017, ha ribadito che in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento.

Va comunque ricordato che L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dall’invio della cartella esattoriale per la quale il debitore non ha proceduto al pagamento. Dunque la cartella esattoriale si presume sia già stata notificata.

L’avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica e può essere rinnovato.

Una volta che l’istanza di rateizzazione fosse stata accolta non sarebbe più possibile stabilire il debito residuo associato agli eventuali singoli carichi debitori ammessi a definizione agevolata (ricordiamo che, in generale, i carichi debitori ammissibili nelle precedenti definizioni agevolate erano discriminati per natura e per anno di affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione del debito iscritto a ruolo). Ipotizzato che tutti i carichi debitori fossero ammissibili a definizione agevolata, bisognerebbe estinguere la rateizzazione pagando il dovuto in unica soluzione, oppure far decadere la rateizzazione stessa. Sarebbe poi necessario sapere se una eventuale futura normativa consentirà la definizione agevolata di carichi debitori ammissibili derivanti dalla decadenza di precedenti rateizzazioni. Nel passato non è stato così, nel senso che le definizioni agevolate degli anni scorsi hanno sempre escluso la possibilità di definizione agevolata di carichi debitori già rateizzati o decaduti dal beneficio della dilazione.

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7 Dicembre 2022 · Paolo Rastelli

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