Quota pignorabile della pensione e altri quesiti

La trattenuta mensile da corrispondere al creditore esecutivo è pari al quinto della della pensione netta che eccede il minimo vitale corrente












Su una pensione netta di 1550 euro quanto sarà la quota pignorabile? L’irpef a credito dal 730 è pignorabile? Se si di quanto? Interamente o nel limite di 1/5?
Grazie

La trattenuta mensile da pignoramento della pensione ammonta al 20% della parte eccedente il minimo vitale che, attualmente, è pari a due volte l’importo massimo dell’assegno sociale, ovvero 534,41 euro per 2, quindi 1068,82 euro.

In conclusione, su 1550 euro la trattenuta mensile sarà di 20/100 (1550 – 1068,82) euro, cioè di 96,24 euro. La quota pignorabile è pari a 1550 euro – 1068,82 euro, cioè 481,18 euro.

L’IRPEF a credito sarebbe pignorabile, facendo comunque parte della pensione netta percepita dal pensionato nell’anno precedente, ma se il giudice stabilisce (per semplificare la cose) una quota fissa da trattenere mensilmente a cura dell’ente pensionistico, l’eccesso di IRPEF pagato dal pensionato in corso d’anno e restituito l’anno successivo non è soggetto a ulteriore trattenuta.

Se, invece, la trattenuta mensile è variabile, espressa come percentuale della parte eccedente il minimo vitale, allora l’IRPEF a credito da 730 va divisa per 13 e va ricalcolata la nuova trattenuta in base alla nuova pensione netta ottenuta, per l’anno di imposta, aggiungendo 1/13 dell’IRPEF a credito alla mensilità effettivamente percepita (alla mensilità percepita a dicembre nell’anno di imposta vanno aggiunti i 2/13 dell’IRPEF rimborsata). La differenza fra nuova e vecchia trattenuta rappresenta l’importo ulteriore che spetta al creditore per l’anno di imposta del 730 e che va detratta dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF a credito) restituita dallo Stato al pensionato sottoposto ad azione esecutiva, tramite l’ente pensionistico.

[ ... leggi tutto » ]

3 Aprile 2024 · Patrizio Oliva