DOMANDA
Ho vari debiti con diverse finanziarie. Vorrei sapere quanti pignoramenti possono essere fatti sulla pensione e se debitori possono pignorare sia il conto corrente sia alla INPS contemporaneamente.
RISPOSTA
Non è rilevante il numero di pignoramenti della pensione, ma l’entità della trattenuta sulla pensione che non può tassativamente superare il 20% della parte della pensione che eccede il minimo vitale (pari a due volte il valore corrente della misura massima dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro.
In teoria, il giudice potrebbe assegnare lo 1% ciascuno della parte eccedente il minimo vitale a 20 creditori ordinari. La regole appena enunciata vale solo per crediti di natura ordinaria (prestiti da banche, finanziarie e risarcimenti da privati) o esattoriale (crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione) non già per crediti alimentari (dovuti a parenti stretti indigenti o al coniuge separato/divorziato e ai figli) la cui trattenuta può arrivare, con l’autorizzazione del Presidente del tribunale, anche al 33% della pensione.
Un’altra regola a cui deve attenersi il giudice adito dal creditore è che le trattenute complessivamente assegnate (crediti ordinari, esattoriali ed alimentari) non possono mai superare il 50% della pensione netta percepita dal debitore (articolo 545 del codice di procedura civile).
Di solito, la prassi del creditore è proprio quella di espropriare prima il saldo attivo del conto corrente intestato al debitore inadempiente e poi procedere, per il residuo, con azione esecutiva verso il terzo INPS.
29 Settembre 2024 - Patrizio Oliva
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