Quando i condomini furbetti non versano il canone mensile condominiale e i fessi devono pagare anche per loro

Della questione esposta si è occupato il Tribunale di Bari che, con sentenza 1355/2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.












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Vivo in un condominio con un elevato numero di affittuari (non proprietari) degli appartamenti che risultano morosi nei confronti dell’amministrazione: per cui gli altri condomini virtuosi (proprietari e non) devono fare di necessità virtù e sobbarcarsi di costi quasi raddoppiati (in pochi anni il canone condominiale è aumentati di 2/3) per far fronte alle spese di pulizia, al pagamento della corrente elettrica delle scale, alla manutenzione periodica degli ascensori, eccetera, per mantenere gli spazi comuni ad un livello di decenza igienica e con servizi comuni minimamente funzionanti.

L’amministrazione condominiale dice che è inutile procedere per decreto ingiuntivo in quanto la maggior parte dei morosi percepiscono reddito di cittadinanza (impignorabile), lavorano in nero e non posseggono altri beni aggredibili per la riscossione coattiva.

Possibile che non si possa agire nei confronti dei proprietari locatori?

Della questione esposta si è occupato il Tribunale di Bari che, con sentenza 1355/2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.

In particolare, il Tribunale ha affermato che in caso di mancato pagamento delle spese condominiali da parte del soggetto che abita l’appartamento a seguito della stipula di un contratto di locazione, l’amministratore di condominio potrà rivolgersi solo ed esclusivamente nei confronti del proprietario-locatore, che è il soggetto tenuto a tale adempimento, e non nei confronti del locatario.

Secondo i giudici, infatti, nell’ambito dei rapporti condominiali le spese vengono ripartite tra i condomini, che sono i proprietari degli appartamenti, a nulla rilevando che gli stessi non abitino personalmente l’appartamento in quanto lo stesso è stato concesso in locazione e quindi, anche se il proprietario ha proceduto a dare in locazione l’appartamento, ciò non esclude la sua responsabilità nei confronti del condominio per il pagamento delle spese condominiali.

Di conseguenza, l’amministratore, per recuperare il credito del condominio, potrebbe chiedere al Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo solo nei confronti del proprietario, e non invece del locatario dell’appartamento in questione

Come è noto, il decreto ingiuntivo è costituito da un provvedimento del giudice, con il quale lo stesso intima al debitore di pagare quanto dovuto nel termine perentorio di 40 giorni, decorsi i quali il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata, per esempio, attraverso il pignoramento dei beni del debitore (questa volta il proprietario dell’appartamento). Nello stesso termine di 40 giorni, poi, il debitore avrà la possibilità di presentare opposizione al decreto ingiuntivo, attraverso un atto di citazione in cui egli dia atto di aver adempiuto i propri debiti o che sussistano legittime ragioni per cui tale adempimento non sia stato effettuato.

Evidentemente, il proprietario dell’appartamento dato in affitto, anche se non stipendiato, non pensionato, privo di conto corrente e della proprietà di altri immobili, rischia molto di più, rispetto al suo conduttore nullatenente, in conseguenza alla morosità maturata nei confronti dell’amministrazione condominiale. Quest’ultima, infatti, potrà iscrivere ipoteca sull’immobile per il capitale dovuto dal proprietario inadempiente, gravato da spese legali ed interessi e, volendo, chiedere l’espropriazione dell’immobile per recuperare i crediti condominiali.

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24 Settembre 2021 · Marzia Ciunfrini

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