Appropriazione indebita in danno di altri coeredi





Il codice penale, su querela di parte, punisce chiunque, per procurare a sé un ingiusto profitto, si appropri del denaro altrui di cui abbia il possesso





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Dovrei dimostrare in un giudizio di ripetizione di indebito che un erede ha indebitamente percepito canoni di locazione a partire dall’anno 2009 in relazione ad un contratto di affitto sottoscritto dalle parti ma non registrato, per un bene di proprietà del de cuius deceduto nel 2019. Si può dimostrare per testimoni? L’azione di indebito e’ prescritta o i 10 anni decorrono dal decesso?

Ai sensi dell’articolo 646 del codice penale, chiunque (ad esempio un coerede), per procurare a sé un ingiusto profitto, si appropria del denaro altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa.

In particolare, qualora l’appropriazione indebita fosse accertata in sede penale, il coerede che ha commesso il reato sarebbe costretto, in sede civile, a restituire all’eredità l’intero ammontare frutto del reato.

La querela può essere presentata dalla persona offesa (dunque anche da un altro coerede danneggiato dall’appropriazione indebita perpetrata ai danni dell’asse ereditario) entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto che costituisce il reato e, naturalmente, il reato oggetto di querela può essere accertato anche per escussione di testi.

Per evitare conseguenze (contro querela per diffamazione presentata dalla persona accusata del reato di appropriazione indebita) il suggerimento è quello di redigere la querela facendosi assistere da un esperto penalista.

Va però considerato che il reato di appropriazione indebita si prescrive in sei anni (articolo 157 del codice penale): ragion per cui, nella fattispecie, essendo necessariamente i fatti oggetto di reato risalenti a tempi antecedenti il 2009 o contemporanei a tale periodo, il reato di appropriazione indebita, perpetrato dal coerede scorretto, è da considerarsi prescritto.

Peraltro, la Corte di Cassazione penale, con sentenza 15735/2020, ha stabilito che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.

Ora, per l’accertamento dei fatto e per chiedere, in sede civile, la restituzione all’asse ereditario del frutto dell’appropriazione indebita sarebbe necessaria una condanna, in sede penale, a carico di chi ha perpetrato il reato: ma, come già accennato, il reato è ormai prescritto, quindi non più accertabile, per cui non sarà possibile procedere in sede civile per chiedere la restituzione all’asse ereditario delle somme di cui il coerede scorretto si sarebbe indebitamente appropriato.

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20 Agosto 2023 · Annapaola Ferri

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