Protezione della quota societaria, detenuta dal debitore, in caso di difficoltà finanziarie

L'espropriazione della quota di partecipazione in una srl detenuta dal socio debitore, non è sempre un'opzione conveniente per il creditore procedente












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Supponiamo che un individuo abbia delle responsabilità finanziarie personali (con alcuni decreti ingiuntivi in sospeso) e, considerando le scarse probabilità di successo in un contenzioso civile in corso, desideri prevenire la possibilità che un creditore, una volta a conoscenza della sua partecipazione in una società a responsabilità limitata (di cui è amministratore e socio di maggioranza), possa sequestrare la sua quota. Se questa quota fosse messa a garanzia o trasferita a un’altra parte prima di un possibile sequestro, ciò lo proteggerebbe dal rischio o non farebbe alcuna differenza poiché potrebbe essere soggetto a revoca?

Per il creditore insoddisfatto, espropriare, tramite vendita all’asta, la quota di partecipazione detenuta in una società a responsabilità limitata dal proprio debitore inadempiente, rappresenterebbe un azzardo: difficile, infatti, per qualsiasi eventuale acquirente, valutare l’effettivo valore di mercato della partecipazione, per cui a tale partecipazione potrebbe essere esclusivamente attribuito l’importo della partecipazione rispetto al capitale nominalmente versato: inoltre, il compratore dovrebbe avere interesse e sufficiente esperienza ad operare nel settore merceologico della compagine societaria di cui risulta socio il debitore escusso.

Insomma, il ricavato dalla vendita all’asta della partecipazione detenuta dal debitore inadempiente nella società a responsabilità limitata risulterebbe, per il creditore procedente, alquanto incerto a fronte di spese certe di procedura da dover anticipare.

Se ne conclude che l’espropriazione della quota di partecipazione detenuta in una società a responsabilità limitata dal debitore inadempiente, non sarebbe, nella quasi totalità dei casi, una opzione conveniente, dal punto di vista economico, per il suo creditore procedente.

Tanto premesso, qualsiasi atto di trasferimento a terzi della quota di partecipazione nella compagine societaria a responsabilità limitata sarebbe facilmente soggetto a revoca, ex articolo 2901 del codice civile, su domanda giudiziale del creditore, qualora quest’ultimo intendesse espropriare la partecipazione del socio debitore nella srl.

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15 Aprile 2024 · Ludmilla Karadzic

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