DOMANDA
Da ieri sono ripresi i pignoramenti da parte della agenzia delle entrate sulle pensioni: sono in pensione da agosto 2020 con pensione netta di 774,00 euro mensili. Dal mese di febbraio ho una trattenuta di 80 euro x 96 mesi cessione del quinto (netta 694 euro). Sino a oggi probabilmente x il blocco Covid non ho in atto alcun pignoramento, ma avendo in atto cartelle in notifica per contributi INPS non versati e IVA non pagata da lavoratore autonomo, probabilmente seguirà un pignoramento. Vorrei sapere gentilmente quale cifra può trattenere agenzia delle entrate sulla pensione mensilmente. Ho letto di una quota impignorabile dettata da un minimo vitale e come verrebbe calcolata la quota pignorabile da agenzia delle entrate. La pensione mi viene accreditata su un conto bancario dove transita la sola rata della pensione e nulla altro.
RISPOSTA
L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (minimo vitale).
Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2021 relativamente all’assegno sociale nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 689,74 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.
Nella fattispecie una pensione netta di 774 euro mensili, seppure gravata da pignoramento per cessione del quinto dello stipendio rimasta insoddisfatta, potrà essere pignorata fino ad un massimo del 20% di 85 euro circa, cioè per circa 17 euro.
2 Marzo 2021 - Carla Benvenuto
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