Prestito dietro cessione del quinto e premorienza del debitore

Il prestito dietro cessione del quinto deve essere collegato ad una polizza a copertura del rischio di premorienza del debitore












Mio padre ha una cessione del quinto per ancora diversi anni: purtroppo si è ammalato gravemente e sto provando a informarmi su cosa accadrà con la cessione del quinto di mio padre perché diversi professionisti mi stanno dicendo che l’assicurazione per le cessioni non servono a saldare il debito ma solo a traslarlo verso il primo erede utile dopo la successione. Visto che non mio padre non ha debiti ma solo questa cessione come mi consigliate di comportarmi?

L’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 180/1955 stabilisce che il prestito dietro cessione del quinto della pensione o dello stipendio deve essere collegato ad una polizza a copertura del rischio di premorienza del debitore che assicuri il recupero del residuo credito in caso di premorienza del debitore cedente.

Per premorienza del debitore cedente si intende il decesso del debitore prima che sia stato completamente rimborsato il credito erogato con il prestito dietro cessione del quinto, secondo le scadenza contrattuali.

Al massimo (ma bisognerebbe, a tal proposito, consultare il contratto di prestito) la polizza vita a copertura del rischio morte del debitore potrebbe presentare delle clausole di esclusione della liquidazione del debito residuo al creditore in caso di:

  1. decesso causato da dolo del debitore – ad esempio nel caso di decesso del debitore in seguito a conflitto a fuoco con le forze dell’ordine oppure decesso nel corso del tentativo di furto in abitazione;
  2. decesso per suicidio del debitore;
  3. decesso del debitore in seguito all’aggravarsi di patologie che si presume fossero già presenti al momento della sottoscrizione del contratto di prestito dietro cessione del quinto;
  4. decesso del debitore in seguito ad eventi catastrofici.

Di solito le clausole di esclusione della validità della polizza vita collegata al contratto di prestito dietro cessione del quinto, di cui ai punti 2) e 3), sono limitate ad un periodo temporale di carenza ben limitato (di solito6, 12, 24 mesi) e decorrente dalla data di sottoscrizione del prestito, nel senso che, trascorso il periodo di carenza, la compagnia assicuratrice liquida comunque l’eventuale residuo al creditore sollevando gli eredi del debitore premorto dall’obbligo di rimborso dell’importo residuale.

[ ... leggi tutto » ]

13 Aprile 2023 · Ludmilla Karadzic