DOMANDA
Per un prestito personale che è scaduto qualche mese fa, non sono riuscito a pagare 3 rate, la finanziaria, al momento degli insoluti, ha mandato le solite lettere, non raccomandate, per richiedere il pagamento e per intimare le procedure standard di questi casi, recupero crediti, segnalazione cattivo pagatore, espropriazione di tutti i miei averi, e quanto altro.
Siccome, per fortuna, ho ricominciato a pagare ogni mese la rata del prestito, dalla finanziaria non ho avuto più nessuna richiesta per le rate insolute, e sono arrivato alla scadenza naturale del prestito.
Succede che adesso la finanziaria, tramite un recupero crediti che chiama con numero italiano ma ha dei dipendenti che molto probabilmente sono in Albania o in Romania, pretende di rientrare delle rate insolute, però la cifra che mi viene richiesta, spropositata rispetto al debito residuo, non viene giustificata sia dalla finanziaria che mi invita a chiamare il recupero crediti mettendo giù il telefono senza complimenti e nemmeno dal recupero crediti, che chiama anche 10-15 volte al giorno, ma diconi che è impossibile mandarmi il mandato d’incarico della finanziaria e un conteggio dove si possa verificare l’esattezza di quanto richiesto.
Le mie domande sono queste, considerato che il prestito è giunto alla scadenza naturale, ha senso aspettarmi la decadenza del beneficio del termine? Quali potrebbero essere le prossime azioni della finanziaria, andare avanti sino al tribunale, per meno di 600 euro, oppure continuare ad affidare la pratica a un recupero crediti?
La mia intenzione è naturalmente saldare il debito, ma vorrei essere sicuro di pagare il giusto e non posso fidarmi di una richiesta di pagamento telefonica da parte di qualcuno che parla a stento l’italiano e storpia il mio nome e cognome.
RISPOSTA
Sappiamo che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Analizziamo la situazione nell’ipotesi più favorevole al debitore con tre rate consecutive non pagate alla scadenza: il debitore paga puntualmente la rata mensile corrente di rimborso dopo averne saltate tre. Ebbene, poiché l’ultima rata pagata va a compensare quella meno recente fra le insolute, il debitore si trova con tre rate insolute e con un ritardato pagamento verificatosi già quattro volte. Poi il debitore paga puntualmente le seconda rata corrente dopo il buco delle tre insolute: mantiene sempre le tre rate insolute ma è incorso per la quinta volta in un ritardato pagamento. E così via: versando puntualmente la quarta rata mensile successiva al buco trimestrale, il debitore si troverà, pur adempiendo alla rata corrente in scadenza, sempre con tre rate insolute e con sette ritardi. Sono allora maturate le condizioni per notificare al debitore la decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di dover versare il capitale residuo del prestito in un’unica soluzione: la finanziarie creditrice ha deciso di non procedere in tal senso e lei ha potuto continuare a beneficiare del rimborso rateale mensile.
La richiesta della finanziaria creditrice è finalizzata ad ottenere gli interessi di ritardato pagamento trimestrale per un numero di volte pari a quante erano le rete residue alla scadenza del piano di ammortamento quando ha pagato la prima rata corrente dopo il buco delle tre insolute, nonché gli interessi di ritardato pagamento di due rate insolute dalla data in cui ha ripreso a pagare a quella in cui presume di essere arrivato alla scadenza naturale del prestito. Oltre, naturalmente, al valore nominale delle tre rate. Sussistono tutte le condizioni perchè in base ai vincoli contrattuali (entità degli interessi di ritardato pagamento) il debitore inadempiente possa valutare quanto ancora è dovuto al creditore.
Diciamo, dunque che lei è già stato graziato una volta come cattivo pagatore. Se ritiene che la richiesta della finanziaria creditrice (o della società di recupero crediti che agisce per essa) sia abnorme, aspetti la notifica di un decreto ingiuntivo e si opponga in quella sede. Per evitare la fastidiosa situazione di incertezza in cui è venuto a trovarsi avrebbe dovuto pagare puntualmente tutte le rate, oppure, quando ha ripreso il pagamento avrebbe dovuto versare la rata corrente oltre alle tre rate saltate.
Ove mai il giudice non dovesse accogliere la sua opposizione al debito si aggiungeranno le spese legali. Alla notifica del precetto e ad un eventuale inadempimento seguirà, verosimilmente, il pignoramento dello stipendio o del conto corrente oppure di qualsiasi altro bene di sua proprietà che possa soddisfare il credito azionato.
4 Gennaio 2021 - Ludmilla Karadzic