Accettazione con beneficio di inventario – Entro quanti anni si può rinunciare all’eredità?

Accettazione eredità con beneficio inventario, eredità e successione












Nel caso una società di recupero crediti tentasse di attivare la riscossione di un prestito personale ottenuto da un soggetto defunto 9 anni prima, gli eredi con beneficio di inventario sono tenuti a rispondere del credito stesso?

In particolare, nel passato, gli eredi sebbene beneficiati di inventario hanno già pagato altri debiti del defunto nei limiti del ricevuto. Attualmente converrebbe fare una rinuncia dell’eredità?

Si può rinunciare all’eredità dopo 9 anni e mezzo dalla morte del soggetto?

Si può rinunciare all’eredità se prima la si era accettata con beneficio di inventario?

Ricordo che il prestito personale fu attivato dal de cuius ed era “con garanzia ” di una assicurazione sul prestito stesso. L’assicurazione sul finanziamento si attiva da sola in caso di morte del soggetto che stipula il prestito?

Con l’accettazione beneficiata, si mantengono distinti il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con l’importante conseguenza che l’erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni che gli sono pervenuti dall’eredità: ciò è rilevante perché egli potrà estinguere i debiti ereditari solo con l’attivo dell’asse ereditario, senza intaccare il proprio patrimonio.

Una volta accettata l’eredità con beneficio di inventario non è possibile rinunciarvi.

Per conoscere gli effetti della polizza a garanzia del prestito (caso morte del debitore) bisogna leggere il contratto.

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29 Gennaio 2018 · Carla Benvenuto