Salve, volevo fare presente come sia intervenuta una sentenza della corte di cassazione, in particolare la n°4283 del 2010 che ha ribaldato le precedenti pronunce. In testè citata sentenza il termine di prescrizione relativo ai tributi quali la tarsu e la tia viene ricondotto a quello relativo alla prescrizione breve, vale a dire 5 anni. Nel caso specifico di questi due tributi locali il calcolo viene fatto dalla notifica della cartella di pagamento, la quale ex legge finanziaria 2007 va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo. Arriviamo alla domanda: premesso quanto detto, il termine di prescrizione (non decadenza) può essere calcolato anche a partire da diversi momenti quali la notifica dell’avviso di accertamento o ancor prima dall’invio della tassa? Un ringraziamento speciale perchè mi siete davvero molto di aiuto.
La prescrizione si calcola da quando il pagamento può essere preteso.
Se poi la somma dovuta cambia sulla base dell’avviso di accertamento tale fatto è idoneo a interrompere la prescrizione e far partire un nuovo periodo.
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