DOMANDA
A maggio 2014 ho fatto un investimento assicurativo ma solo adesso a ottobre 2020 mi sono accorto che quell’investimento non esisteva e chi me lo aveva proposto aveva intascato il danaro senza investirlo. Posso ancora fare querela o è già intervenuta la prescrizione del reato?
RISPOSTA
Senza entrare nel merito della questione che potrebbe anche evidenziare l’integrazione del reato di truffa, possiamo affermare che l’articolo 646 del codice penale prevede che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria il denaro altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni.
Inutile aggiungere che qualora il reato fosse accertato giudizialmente, la vittima del reo avrebbe diritto ad un congruo risarcimento danni.
Il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
Concludendo, il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente (nella fattispecie un intermediario assicurativo) compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Corte di cassazione, sezione penale, sentenza 1670/2015).
Il reato di appropriazione indebita si prescrive, normalmente, in sei anni.
Naturalmente, qualora riuscisse a dimostrare l’avvenuto passaggio di denaro in assenza di giusta causa, potrebbe sempre procedere con un’azione civile contestando l’illecito arricchimento (ex articolo 2041 del codice civile) dell’agente assicurativo. In questo caso il diritto di citare la controparte per la restituzione di quanto versato, si prescrive in dieci anni dal fatto.
21 Novembre 2020 - Marzia Ciunfrini
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