Prescrizione del diritto al rimborso di un assegno circolare non trasferibile non riscosso dal beneficiario

Assegno circolare, assegno circolare e assegno postale vidimato, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti












Quattro anni fa ho emesso un assegno circolare non trasferibile a valere sul mio conto corrente, ma poi, per motivi che non sto qui ad indicare, il beneficiario non lo ha riscosso.

Posso riconsegnarlo alla banca per riavere indietro i soldi?

La Corte di cassazione, in tema di prescrizione del diritto al rimborso di assegno circolare non riscosso dal beneficiario, con l’ordinanza 11387/2019, ha stabilito che, nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni (entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente) previsto dall’articolo 84 del Regio Decreto 1736/1934.

Una volta trascorso il termine triennale, il beneficiario non può più ottenere il pagamento dell’assegno e a quel punto il richiedente l’assegno stesso potrà richiederne il rimborso (senza necessità di revocare il mandato che è oggettivamente venuto meno). Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione decennale del diritto di rimborso dell’assegno circolare non riscosso dal beneficiario.

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1 Settembre 2019 · Simonetta Folliero