La legge stabilisce (Regio Decreto numero 1736 del 1933, articolo 43) che l'assegno bancario, emesso con la clausola “non trasferibile”, non può che essere pagato al beneficiario o, a richiesta di questo, accreditato sul suo conto corrente; chi paga a persona diversa “risponde” del pagamento. Giurisprudenza ampiamente consolidata precisa che la banca che ha pagato un assegno in violazione della norma appena citata è responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse tale regola è posta e che, a causa della relativa violazione abbiano sofferto un danno. Non è solo il beneficiario a potersi dolere della violazione della predetta norma. Nella specie, è pacifico il diritto del traente a chiedere ed ottenere la restituzione della somma, dal momento che chi emette un assegno con la clausola "non trasferibile" confida che l'importo facciale debba essere pagato esclusivamente al suo creditore. Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte ...
Sono in possesso di un assegno circolare non trasferibile intestato a me e richiesto sul mio conto corrente in essere presso il Monte dei Paschi di Siena di euro 10 mila. L'assegno è stato emesso in data 30 ottobre 2020.Ora mi perviene dall'Agenzia delle Entrate un pignoramento presso terzi (del conto corrente) quello appunto in essere presso la banca sopra indicata per un importo di circa 50 mila euro. Attualmente sul mio conto corrente c'è un saldo positivo di circa 100 euro e ovviamente credo quelli mi verranno pignorati. Ma la mia domanda sarebbe la seguente: possono bloccarmi anche l'assegno circolare anche se in mio possesso ed emesso quasi tre anni fa? ...