DOMANDA
Mio padre è morto quasi 14 anni fa e ha lasciato tanti debiti (contratti con la società snc che aveva con il fratello) per i quali le banche hanno intrapreso azione esecutiva che si è conclusa prima della sua morte ma senza soddisfare del tutto i creditori. I creditori in questione erano solo banche che hanno ceduto poi il credito e qualche giorno fa ho ricevuto una raccomandata da una società finanziaria a cui è stato ceduto il credito dalla BCI e mi chiamano in qualità di erede. La domanda è, possono dopo 14 anni chiedermi di pagare i debiti di mio padre? Voglio precisare che prima di questa comunicazione non sono mai stata chiamata in causa da nessuno.
RISPOSTA
La prescrizione del credito insoddisfatto è decennale e decorre dalla data in cui al debitore (poi defunto) è stata notificata l’ultima comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione del diritto di esigere il credito rimasto insoddisfatto: gli articoli 238 e 303 del codice di procedura civile stabiliscono che il creditore può notificare una comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto entro un anno dal decesso.
Successivamente, il creditore avrebbe dovuto effettuare una dettagliata ricerca anagrafica richiedendo, ad esempio, uno stato di famiglia storico del debitore ed individuando così eventuali legittimari (i figli ed il coniuge superstite) a cui indirizzare individualmente e personalmente qualsiasi pretesa di rimborso del debito lasciato dal defunto.
Giova ricordare che una raccomandata A/R può, in occasione di una temporanea assenza dell’erede del debitore, risultare correttamente notificata decorsi dieci giorni di giacenza presso l’ufficio postale, considerando che l’avviso di inizio giacenza della raccomandata, lasciato nelle cassette postali condominiali, può andare smarrito.
Quindi, se la prima ed unica comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione è quella recentemente recapitata personalmente ed individualmente all’erede, il diritto del creditore o del cessionario di esigere dall’erede il credito vantato nei confronti del defunto, è probabilmente prescritto (bisognerebbe conoscere la data precisa di decesso del genitore).
Tuttavia, qualora il creditore decidesse di agire giudizialmente (con un decreto ingiuntivo, ad esempio) l’erede sarà costretto a presentare opposizione con il supporto tecnico di un avvocato per costringere il creditore procedente ad esibire le relate della corretta notifica delle comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione.
30 Maggio 2024 - Annapaola Ferri
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