Com'è noto l'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. Inoltre, gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Ebbene, nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore: i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle ...
In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dalla legge (articolo 38 dpr 602/73) ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti. Per la restituzione dei tributi indebitamente versati non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione bensì il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento Questo il principio ribadito dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 20668/15. ...