Prescrizione debito erariale – Differenza fra i termini di prescrizione del capitale e i termini di prescrizione degli oneri accessori


La prescrizione della quota capitale di un credito erariale è decennale, mentre le sanzioni tributarie e gli interessi moratori si prescrivono in 5 anni





Ho ricevuto una intimazione di pagamento per cartelle notificate nel 2006: se ricordo bene avevo ricevuto un’altra intimazione nel 2015, ma vorrei richiedere accesso agli atti per verificarne la data:
le cartelle contengono debiti Irpef/iva e loro sanzioni.

Sulla prescrizione dei debiti erariali ho letto che è dominante la tesi sulla prescrizione decennale. Sugli interessi e Sanzioni sicuramente 5 anni.
Vi chiedo alcune cose:
1. Gli interessi moratori sono prescritti? I 5 anni si calcolano a partire da quale data?
2. È corretto ritenere non valida l’intimazione in quanto contiene anche debiti prescritti?
3. Con acesso agli atti , ader è obbligata a consegnare le relate di notifica di cartelle ed intimazione anche se trascorsi più di 5 anni? (Leggevo del loro obbligo di conservazione per 5 anni).
4. Consigliate di procedere con ricorso in autotela facendo presenta l’avvenuta prescrizione totale o parziale?

Grazie anticipatamente per le risposte.

Sono da considerarsi crediti erariali i crediti vantati dallo Stato in seguito ad omesso o insufficiente pagamento di IRPEF, IRES, IVA,IRAP, crediti per addizionali comunali e regionali.

Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la quota capitale è decennale (articolo 2949 del codice civile), mentre la pretesa creditizia per gli oneri accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (articolo 20 del decreto legislativo 472/1997 che si occupa di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e art. 2948 del codice civile).

Tale distinzione è stata chiarita, di recente, dalla Suprema Corte di cassazione con l’ordinanza 27093/2022.

L’articolo 20 del del decreto legislativo 472/1997 stabilisce che l’atto di contestazione, nonché di irrogazione degli oneri accessori deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi

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Gli interessi di mora (o interessi moratori) per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo riconducibili a un credito esattoriale di tipo erariale, pertanto, sono soggetti a prescrizione quinquennale.

La prescrizione decorre, come sempre, dalla data di scadenza del tributo ovvero dalla data in cui il tributo è stato versato in modo insufficiente.

Entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento, l’intimato avrebbe dovuto presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria Provinciale – CTP) per eccepire l’intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative e tributarie, nonché degli interessi moratori ingiunti.

Per le procedure di riscossione ancora in corso, non perfezionate definitivamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) dovrebbe esibire su richiesta, copia degli attestati di avvenuta notifica di tutte le comunicazioni inviate al destinatario.

L’eventuale notifica dell’intimazione di pagamento del 2015 è fondamentale: se è stata effettuata, anche per compiuta giacenza, in occasione di temporanea assenza del destinatario dal luogo di residenza, nessuna eccezione di intervenute prescrizione può essere opposta.

Altrimenti, c’è prescrizione sia per la parte capitale che per quella accessoria: in tale ipotesi, per risparmiare tempo e denaro, è sempre preferibile procedere con ricorso amministrativo in autotutela (peraltro obbligatorio come mediazione per controversie di valore non superiore a 50 mila euro), tenendo tuttavia conto che la presentazione di un ricorso amministrativo in autotutela non sospende i termini di 60 giorni dalla notifica dell’atto per l’opposizione giudiziale innanzi all’ex CTP.

20 Febbraio 2024 · Giorgio Valli


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