Prescrizione contributi INPS

L'INPS ha cinque anni di tempo per richiedere i contributi a partire dalla data in cui essi avrebbero dovuto essere versati.


DOMANDA

Ho operato come agente di commercio da Aprile 2009 a Dicembre 2010, con partita Iva regolarmente registrata e posizione inps comunicatami dal commercialista. durante il periodo sopra indicato non ho mai ricevuto da INPS nessuna cartella che mi invitava a pagare i contributi minimi dovuti, nonostante più volte abbia sollecitato INPS ad inviarmi gli avvisi.
Nel febbraio 2014 ricevo due raccomandate da INPS dove nella prima mi comunicavano la data di apertura della posizione INPS con decorrenza Aprile 2009 e con altra raccomandata chiusura posizione INPS nel mese di dicembre 2010.
Nel mese di febbraio 2015, senza che sia avvenuta nessuna altra comunicazione di INPS nei miei confronti (avvisi bonari), ricevo cartella esattoriale dove mi chiedono di pagare contributi IVS per il periodo Aprile 2009 – Marzo 2010. Chiedo ad Equitailia la rateizzazione dell’importo su dodici rate che pago sempre puntualmente.
Ora in data 29 Gennaio 2016 ricevo cartella esattoriale dove mi chiedono di pagare contributi non pagati sempre per il periodo Aprile 2009 – Dicembre 2010.
Le mie domande: ma le cartelle esattoriali non devono essere notificate entro il 31 dicembre dell’anno successivo in cui INPS viene a conoscenza del debito? (sottolineo che le mie dichiarazione dei redditi non sono da agenzie entrate mai state contestate).
Può l’inps chiedermi di pagare per lo stesso periodo (2009) per due volte i contributi oppure si pre-configura come indicatomi da un penalista (che per sua stessa ammissione non conosce a fondo tutti le normative in materia fiscale) risvolti di truffa?


RISPOSTA

L’INPS ha cinque anni di tempo per richiedere i contributi a partire dalla data in cui essi avrebbero dovuto essere versati.
L’omessa notifica di un avviso di addebito comporta per l’obbligato (almeno) il beneficio di non dover versare le sanzioni civili in aggiunta ai contributi evasi. Ma sarebbe stato necessario impugnare nei termini la cartella esattoriale.
In ogni caso (vale per il futuro) è bene sapere che l’omessa notifica dell’avviso di addebito va verificata con accesso agli atti presso l’INPS, chiedendo l’esibizione delle ricevute di invio dell’atto: questo perchè l’avviso di addebito potrebbe essere stato correttamente notificato per compiuta giacenza presso l’ufficio postale ed il destinatario potrebbe non averne contezza.
La duplicazione della pretesa (sempre che si sia sicuri che di duplicazione trattasi) può essere evitata con istanza in autotutela all’INPS (ricorso amministrativo).



1 Febbraio 2021 - Ludmilla Karadzic


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