Annullamento delle cartelle esattoriali di importo inferiore ai mille euro per contributi INPS


Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali





Nel 2013 ho ricevuto una cartella dell’INPS per contributi non pagati alla gestione separata, riguardante l’anno 2007 e alcuni mesi del 2008: da premettere che non ero iscritto alla gestione separata perché ero un semplice segnalatore nel campo assicurativo, un produttore libero della Alleanza, e era un lavoro del tutto sporadico.

La cifra da pagare erano 800 euro: abbiamo intrapreso le vie legali (con tante altre persone nella mia stessa situazione) perché effettivamente ero solo uno sporadico segnalatore. La vertenza è ancora in corso, ma il nostro avvocato ci ha consigliato di pagare visto che la cifra non è alta e ogni giudice decide in modo diverso. Scusatemi questa premessa.

Ora visualizzando l’estratto debiti online all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, non risulta nessun debito da saldare, mentre fino all’anno scorso risultava sospeso.

Vorrei sapere se la cartella può essere considerata annullata a seguito della pace fiscale 2019, e se nel caso non lo fosse, chiedendo la rottamazione devo pagare anche i contributi del 2007. Ad oggi l’importo comprensivo di tutti e due gli anni è di 1600 euro. Vorrei capire se gli importi da pagare si considerano insieme o vanno scorporati, perché penso che in quest’ultimo caso, i contributi per 2007 erano già prescritti quando ci è stata notificata la cartella. Scusatemi per la prolissità, ma ho chiesto anche allo sportello all’ufficio della riscossione e mi hanno detto di rottamare, mentre un altro impiegato mi ha detto che doveva essere annullata. Grazie

L’articolo 4 del decreto legge 119/2018 prevede lo stralcio dei debiti di importo fino a mille euro: in particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Inoltre, riporta il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), una volta effettuato l’annullamento alla data del 31 dicembre 2018, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata.

Mi sembra pacifico, a meno che le norme di legge e le comunicazioni riportate sul sito ufficiale di ADER non siano chiacchiere, che entrambe la cartelle (2007, 2008) siano state annullate d’ufficio. Pertanto, le domande successive restano assorbite da quanto fin qui esposto.

Peraltro (e ci scusi la malignità) comprendiamo benissimo che un avvocato consigli comunque di pagare indipendentemente dall’esito della controversia giudiziale, anche implicitamente ammettendo che il suo apporto e il suo onorario sono stati ininfluenti: ma, forse, uno sguardo al decreto legge 119/2008, almeno nel suo caso, avrebbe potuto darlo, anche se l’avesse assistita gratuitamente.

14 Febbraio 2019 · Patrizio Oliva


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