Prescrizione cartella esattoriale originata da multa


Prescrizione della cartella esattoriale, prescrizione e decadenza della cartella esattoriale originata da multa





Multa della polizia stradale in data 26/09/2013, notificata in data 14/10/2013 e notifica cartella esattoriale in data 12/04/2019: si può ritenere prescritta? Nella cartella viene indicato il numero di ruolo del 2018 e reso esecutivo in data 11/12/2017.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui é stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione e’ regolata dalle norme del codice civile. (articolo 28 legge 689/1981).

A nulla vale che l’affidamento del ruolo al concessionario della riscossione sia avvenuto nel dicembre 2017: la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata all’obbligato entro il 26/09/2018.

A meno che, dopo la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’ente accertatore non abbia notificato all’obbligato al pagamento un successivo avviso bonario al fine di evitargli le ulteriori spese di riscossione coattiva e il maturare degli interessi semestrali del 10%. Nel qual caso il termine quinquennale di prescrizione decorrerebbe dalla data di notifica dell’atto interruttivo della prescrizione.

L’esistenza di un eventuale atto interruttivo della prescrizione notificato all’obbligato può essere verificata con accesso agli atti presso l’ente accertatore.

Tuttavia, per eccepire l’intervenuta prescrizione, non si può restare passivi: bisogna, nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, adire il giudice ex articolo 615 del codice di procedura civile con l’assistenza tecnica di un avvocato: infatti, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto (la cartella esattoriale funge da precetto) con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio (il giudice di pace, in pratica). Oppure, tentare un ricorso amministrativo in autotutela presso l’ente creditore, ma essendo consapevoli che la proposizione del ricorso amministrativo non sospende i termini di proposizione del ricorso giudiziale.

In pratica, se l’ente accertatore non risponde, o rigetta l’istanza dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, il ricorrente resta fregato e non può più rivolgersi al giudice.

30 Aprile 2019 · Giuseppe Pennuto


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