DOMANDA
Ho ricevuto nel 2012 una cartella esattoriale da riscossione Sicilia (ente prefettura), per sanzioni amministrative per reati minori: ad oggi ho ricevuto nel 2014 un fermo amministrativo dell’ auto. Io ho saputo del fermo amministrativo quando stavo per vendere l’auto. Nel 2019 ho aderito alla rottamazione ter ed il debito mi è stato dilazionato in 72 rate. Dopo dopo che faccio tutto ciò, un avvocato tributarista mi dice che la cartella era prescritta.
La mia domanda è: dve andare in prescrizione questa cartella?
RISPOSTA
Per accertare se una cartella esattoriale, per sanzioni amministrative, notificata nel 2012 risulta prescritta nel 2019 per scadenza del termine quinquennale, al momento in cui, nel 2019, si effettua la rottamazione ter, bisogna effettuare un accesso agli atti all’Agenzia delle Entrate allo scopo di verificare se nel periodo 2012-2017 vi siano state comunicazioni al debitore interruttive dei termini di prescrizione, notificate anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, oppure siano stati messi in atto, sulla base della cartella esattoriale, misure cautelari (come il fermo amministrativo) o esecutive, anche non andate a buon fine.
In ogni caso, per eccepire la prescrizione il debitore deve adire il giudice competente (che dipende dalla natura del debito sotteso alla cartella esattoriale) il che, come spesso avviene, può anche costare più di quanto versato con la rottamazione ter per la medesima cartella esattoriale.
Per quanto attiene il fermo amministrativo disposto sul veicolo di proprietà del debitore, questo è legittimo, dal momento che con la dilazione del debito il fermo viene sospeso (il debitore, cioè, può circolare con l’auto), ma la cancellazione del provvedimento interviene solo a debito completamente estinto.
25 Gennaio 2021 - Paolo Rastelli
Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati