Modalità di prelievo degli accrediti erogati dall’INPS e relativi all’indennità di Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

L'indennità di Supporto Formazione e Lavoro (SFL) non è pignorabile anche se accreditata in conto corrente












Sono un beneficiario del sostegno dell’INPS per il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e ho una domanda riguardante la gestione dei fondi che riceverò: mi chiedevo se fosse necessario aprire un nuovo conto corrente per gestire questi fondi poiché a breve probabilmente mi arriverà un pignoramento presso la banca dove mi vengono accreditati i fondi del sostegno. Mi chiedo se, a seguito del pignoramento, potrò comunque prelevare questi importi o se saranno trattenuti e quindi resi imprelevabili.

Fino a quando l’importo relativo ad eventuali arretrati dell’indennità SFL (Supporto e Formazione al Lavoro) non supererà i mille euro, il pagamento potrà essere richiesto in contanti: in ogni caso, trattandosi di un importo erogato dall’INPS a sostegno del reddito per soggetti che hanno subito e subiscono disoccupazione involontaria, gli eventuali importi dell’indennità SFL accreditati in conto corrente non sono pignorabili e qualora il creditore (e il giudice adito) volessero considerare l’indennità SFL equiparabile ad una prestazione previdenziale assimilabile alla pensione (in ossequio alla sentenza 85/2015 della Corte Costituzionale) l’indennità SFL continuerebbe ad essere impignorabile (anche se accreditata su un conto corrente pignorato) in quanto ciascun rateo sarebbe di importo inferiore alla soglia minima (mille euro) oltre la quale la parte eccedente della pensione diventa pignorabile, così come disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

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22 Aprile 2024 · Giorgio Martini