Decreto ingiuntivo precetto e pignoramento – Vorrei ancora dei chiarimenti

Dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il debitore ha quaranta giorni di tempo per proporre opposizione.












Vorrei ancora dei chiarimenti riguardo al precetto e al decreto ingiuntivo: dopo aver ricevuto la DBT la banca o finanziaria può ricorrere in ordine a: 1) precetto 2) decreto ingiuntivo 3) pignoramento presso terzi. E’ corretto?

Inoltre, dopo il precetto mi pare di aver capito che solitamente si hanno 40 giorni per proporre opposizione, in questi 40 giorni le eventuali somme che dovessero confluire nel conto corrente (stipendio, tredicesima o quattordicesima mensilità) sarebbero bloccate oppure si può prelevare tutta la somma del conto corrente?

E per quanto riguarda lo stipendio idem oppure il datore di lavoro è obbligato a trattenere un quinto già dalla notifica del precetto?

Dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il debitore ha quaranta giorni di tempo per proporre opposizione.

Al decreto ingiuntivo non opposto, oppure al rigetto dell’opposizione, segue il precetto notificato al debitore con l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni.

Decorso quest’ultimo termine, possono essere avviate le azioni esecutive, compreso il pignoramento del conto corrente o il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro.

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22 Giugno 2016 · Annapaola Ferri