Precetto per debenza da assegno di mantenimento che la beneficiaria ritiene insoddisfatta

Per i crediti alimentari su istanza del coniuge beneficiario il giudice può invocare l'articolo 8 della legge 898/1970 o il 156 del cpc


DOMANDA

La mia ex moglie mi ha notificato un atto di precetto per importi veramente inesistenti o già pagati (senza nessuna diffida precedente)
– come e’ possibile ottenere un precetto totalmente non veritiero?
– io ho già un pignoramento del quinto dello stipendio da un finanziaria. La mia ex può chiedere pignoramento anche se mi oppongo? Mi confermate che 2 pignoramenti congiunti non possono eccedere la metà dello stipendio ?


RISPOSTA

Premesso che la notifica di una precedente diffida al presunto debitore non è un atto obbligato per chi intende rivolgersi al giudice, può essere fatta valere in sede di ricorso al giudice dell’esecuzione del Tribunale, l’insussistenza degli importi eventualmente reclamati dal coniuge separato/divorziato beneficiario e ritenuti non dovuti dall’altro coniuge separato/coniugato obbligato. Non sarebbe la prima volta che un presunto creditore, affetto da embolo, notifichi un precetto al presunto debitore e il giudice adito sancisca l’inesistenza della pretesa, condannando chi notifica il precetto alle spese di giustizia.


L’importo che l’ex coniuge obbligato per crediti alimentari insoddisfatti, nella misura stabilita dalla sentenza di separazione/divorzio, deve mensilmente corrispondere al coniuge beneficiario, dev’essere quantificato dal presidente del Tribunale territorialmente competente, il quale autorizza anche l’entità della trattenuta mensile. Resta fermo che l’importo complessivamente trattenuto mensilmente al servizio dei crediti azionati dai creditori insoddisfatti tramite pignoramento della retribuzione del debitore lavoratore dipendente, non può superare il 50% dello stipendio netto. Tuttavia si segnala che talvolta, per superare tale limite, il giudice adito potrebbe optare per la trattenuta diretta ex articolo 8 legge 898/1970 o per ordine diretto di pagamento ex articolo 156 codice civile, che non essendo pignoramenti, non devono sottostare alla normativa dettata dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

20 Ottobre 2024 - Patrizio Oliva


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