Preavviso di iscrizione ipotecaria basato su cartelle esattoriali con presunti vizi di notifica






Mi è stato notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su due cartelle esattoriali riconducibili a presunti crediti erariali che mi sarebbero state notificate tempo fa.

Con accesso agli atti ho appreso che le cartelle esattoriali erano state inviate a mezzo posta e consegnate a mia moglie legalmente separata, quindi un soggetto terzo nei miei confronti, e, pertanto, non era stata effettuata la spedizione della successiva raccomandata al destinatario contenente l’avviso di avvenuta consegna.

Mi consigliate di presentare ricorso alla CTP territorialmente competente?

La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982.

La notifica via posta si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione all’obbligo, che ha l’esattore, di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento.

Inoltre, sempre in caso di cartella esattoriale trasmessa utilizzando il servizio postale e consegnata ad un qualsiasi soggetto presente nell’abitazione del destinatario (come, nella fattispecie, il coniuge legalmente separato), la notifica è perfettamente valida senza obbligo di invio di una seconda raccomandata informativa.

Analogamente, non c’è bisogno di una raccomandata informativa per rendere noto al destinatario l’inizio di giacenza presso l’ufficio postale in occasione di assenza di tutte le persone (familiari, portiere e vicinato compresi) abilitate a prendere in consegna l’atto. In tale contesto, infatti, è sufficiente l’avviso di inizio giacenza lasciato nella buchetta condominiale delle lettere.

Così hanno stabilito, per ricordare una recente pronuncia, i giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 25219/2017.

24 Ottobre 2019 · Paolo Rastelli


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