Mutuo ipotecario non rimborsato – I creditori possono pignorare altri immobili, non vincolati, di proprietà del debitore?












I miei genitori sono morti da poco e hanno lasciato un immobile gravato da ipoteca, con debito residuo di 50 mila euro: l’ipoteca è su un immobile che allora, quando è stato aperto il mutuo, il perito ha valutato 120 mila euro. Volevo chiedevi se ai fini della restituzione dei 50 mila euro del mutuo devono pignorare l’immobile ipotecato oppure possono pignorare anche altri immobili non ipotecati.

Il creditore, quando ha ipoteca, non può pignorare altri immobili del debitore, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca.

Questo è quanto dispone l’articolo 2911 del codice civile.

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione si è espressa in tal senso con la sentenza 11122/1997, stabilendo il principio giuridico secondo il quale non è precluso, al creditore garantito da ipoteca su immobile di proprietà del debitore, di munirsi di un titolo esecutivo e di sottoporre (al fine di tentare di realizzare per intero la soddisfazione del credito) a pignoramento altri beni del debitore, purché, nel rispetto della disposizione contenuta nell’artivolo 2911 del codice civile, sottoponga ad esecuzione anche il bene gravato da ipoteca.

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31 Luglio 2019 · Piero Ciottoli